Dopo la pubblicazione del documento “Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per l'anno 2022” avvenuta il 27 giugno 2023, la FNC continua a fornire il suo supporto ai professionisti con il terzo strumento operativo che riepiloga la disciplina dei versamenti delle imposte sui redditi.
Tali imposte, suddivise in saldo ed eventuale primo e secondo acconto, devono essere versate entro il 30 giugno dell'anno in cui si presenta la dichiarazione, ovvero entro i successivi 30 giorni, applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse corrispettivo (art. 17 DPR 435/2001).
A regime, quindi, i versamenti dovuti per il periodo d'imposta 2022, dovevano essere eseguiti entro il 30 giugno 2023, ovvero entro il 31 luglio 2023 (il 30 luglio è domenica, pertanto il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo), applicando la maggiorazione.
Tuttavia, l'art. 4, c. 3-sexies e 3-septies, del DL 51/2023 (c.d. Decreto Omnibus), ha prorogato i suindicati termini per i soggetti ISA prevedendo, altresì, una diversa modalità di determinazione della maggiorazione dello 0,40%.
In particolare, i versamenti scaturenti dalla dichiarazione dei redditi 2023 possono essere effettuati entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione, in luogo dell'originaria scadenza stabilita al 30 giugno. I medesimi versamenti possono, inoltre, essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo d'interesse corrispettivo.
Tale disposizione, costituisce una deroga a quanto previsto dall'art. 17, c. 2, del DPR 435/2001 che, invece, consente ai contribuenti di effettuare i versamenti dovuti entro il trentesimo giorno dal termine di scadenza ordinariamente previsto, applicando lo 0,40 alle somme da pagare.
Ne consegue che, se la previsione a regime consente l'applicazione della maggiorazione per i successivi 30 giorni dalla scadenza, con la disposizione introdotta dal “Decreto Omnibus”, lo 0,40 potrà essere applicato dal 21 al 31 luglio 2023 ed in funzione dei giorni di differimento.
I soggetti interessati dalla proroga, come anticipato, sono i contribuenti ISA, ossia:
i soggetti che esercitano attività economiche per cui sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze;
i soggetti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi coloro che permangono in via residuale nel regime fiscale di vantaggio per giovani imprenditori, disoccupati o lavoratori in mobilità, di cui al DL 98/2011, ovvero i contribuenti in regime forfettario, ai sensi dell'art. 1, c. 54-87, della L. 190/2014;
i soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese previste agli art. 5, 115 e 116 del TUIR, ossia a società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, a società tassate per trasparenza, nonché a società a ristretta base proprietaria tassate per trasparenza e soggette agli ISA.
Nell'ipotesi in cui i contribuenti non eseguano il versamento entro il 31 luglio 2023, in funzione della sospensione feriale dei termini dal 1 al 20 agosto (art. 37, c. 11-bis, DL 223/2006), potranno regolarizzare la posizione effettuando il pagamento dal 21 agosto, applicando le sanzioni ridotte da calcolare a decorrere dalla scadenza del 31 luglio.
Modalità di versamento
Le imposte dovute sono versate tramite modello F24 da presentare direttamente dal contribuente attraverso i servizi messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (F24 web” e “F24 online”), ovvero tramite i servizi di internet banking. In alternativa, il modello di versamento può essere inviato da un intermediario abilitato.
La presentazione cartacea del modello è ammessa solo per i soggetti non titolari di partita IVA.
È opportuno, altresì, precisare che, la trasmissione del modello F24, dovrà avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate quando:
sono utilizzati in compensazione crediti IVA, crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP, crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e crediti d'imposta da indicare nel quadro RU, ed il saldo finale del modello è d'importo positivo (art. 11, c. 2, lett. b), DL 66/2014);
il modello di pagamento è a “saldo zero”, in quanto, l'importo complessivo dei crediti compensati è pari all'importo complessivo dei debiti pagati (art. 11, c. 2, lett. a), DL 66/2014).
Regole per la compensazione dei crediti
I contribuenti a favore dei quali risulti un credito d'imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive, possono compensare i debiti ai sensi del D.Lgs. 241/1997, ricordando che:
i crediti derivanti dal Modello Redditi 2023, possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo d'imposta per cui dev'essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti;
le compensazioni d'importo superiore a 5.000 euro annui possono essere effettuate a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge (art. 3, c. 1, DL 124/2019) ed è richiesta l'apposizione del visto di conformità;
a partire dall'anno 2021, il limite massimo dei crediti d'imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di 2.000.000 euro, per ciascun anno solare.
In alternativa all'utilizzo in compensazione tramite modello F24, gli importi a credito possono essere utilizzati in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione, ovvero anche nel modello F24.
Sanzioni e ravvedimento operoso
Il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi è soggetto all'applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo dovuto, di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Tuttavia, la sanzione potrà essere ridotta avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997) in funzione della tempestività della regolarizzazione da parte del contribuente: più il ravvedimento è prossimo alla scadenza dell'obbligo tributario, minore sarà la misura della sanzione.
Ravvedimento
Versamento
Sanzione
Entro i 14 giorni successivi alla scadenza
0,10% dell'importo non versato per ogni giorno di ritardo
Oltre i 15 giorni ma entro i 90 giorni dalla scadenza
15% dell'importo non versato per ogni giorno di ritardo
Non oltre 30 giorni
1,5% dell'importo non versato
Entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno nel corso del quale è commessa la violazione
3,75% dell'importo non versato
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore
4,29% dell'importo non versato
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore
5% dell'importo non versato
Il pagamento della sanzione ridotta va eseguito, contestualmente al pagamento del tributo omesso e degli interessi moratori, calcolati al tasso legale del 5% con maturazione giorno per giorno.
È comunque previsto il ravvedimento parziale, a norma dell'art. 13-bis del D.Lgs. 472/1997. Nello specifico, il ravvedimento di quanto originariamente e complessivamente dovuto può considerarsi perfezionato anche solo parzialmente, cioè limitatamente all'importo versato entro la scadenza del termine per il ravvedimento (Ris. AE 67/E/2011, Circ. AE 27/E/2013). Tale previsione, tuttavia, è applicabile ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.
Se il ravvedimento, quindi, viene effettuato solo in relazione ad una parte dell'importo omesso versando, oltre a quest'ultimo, sanzioni ed interessi commisurati su tale parte, l'Agenzia potrà pretendere le sanzioni piene per l'omesso versamento sull'importo non versato/ravveduto. Nell'ipotesi di versamento complessivo dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi, ma per un importo inferiore rispetto a quello dovuto e le sanzioni e gli interessi non sono commisurati all'imposta versata a titolo di ravvedimento, quest'ultimo si ritiene perfezionato con riferimento alla quota parte dell'imposta proporzionata al quantum complessivamente corrisposto.
Ai fini della validità del ravvedimento, anche se parziale, è necessario che il contribuente impunti una parte del versamento eseguito con modello F24 alle sanzioni (con indicazione del relativo codice tributo). In tal modo, avviene la manifestazione dell'intenzione del contribuente di avvalersi del ravvedimento.