sabato 15/07/2023 • 06:10
Il CNDCEC e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato un documento di ricerca sulle modalità e i termini di versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.
redazione Memento
Il documento di ricerca “Il versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi”, pubblicato dal CNDCEC e dalla FNC, descrive: le modalità e i termini di versamento; come si effettuano i versamenti; la compensazione dei tributi; le sanzioni per tardivo od omesso pagamento; il ravvedimento operoso; il perfezionamento del ravvedimento operoso; il ravvedimento operoso e la maggiorazione dello 0,40%; la sospensione feriale dei termini e versamenti. Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione dei redditi 2023, compresi quelli relativi al primo acconto, avrebbero dovuto essere eseguiti entro il 30 giugno 2023 ovvero entro il 30 luglio 2023, mentre i contribuenti che avessero scelto di versare le imposte dovute (saldo per l'anno 2022 e prima rata di acconto per il 2023) nel periodo dal 1° luglio al 30 luglio 2023 avrebbero dovuto applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Tali termini sono invece stati prorogati. Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all'unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, l'ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (rateazioni) prima di essere versato, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24. Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l'importo di euro 12,00, non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (IRPEF e addizionali). Non dimenticando che i termini in scadenza di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo. Il decreto Omnibus (art. 4, cc. 3-sexies e 3-septies d.l. 51/2023) stabilisce che i predetti versamenti possono essere effettuati entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione, dai soggetti ISA, più precisamente, quelli che esercitano attività economiche per cui sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i quali sono tenuti entro il 30 giugno 2023 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dalle dichiarazioni Iva e Irap. I medesimi versamenti possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Tale ultima disposizione si pone in espressa deroga a quanto disposto dall'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, che consente di posticipare i versamenti delle imposte sui redditi e dell'Irap, purché siano effettuati entro il trentesimo giorno successivo al relativo termine di scadenza (in generale, 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione), con una maggiorazione dello 0,40%a titolo di interesse corrispettivo. Fonte: Documento di ricerca CNDCEC-FNC 13 luglio 2023
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