sabato 15/07/2023 • 06:00
Il Decreto Lavoro, tra le molte novità in sede di conversione in legge, ha istituito un Fondo per erogare contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi. I contributi sono assegnati sulla base delle attività formative rendicontate.
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Il Decreto Lavoro (DL 48/2023) con le modifiche apportate dalla legge n. 85/2023, istituisce un Fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato ad erogare contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi, con particolare riferimento alle figure professionali mancanti di sezioni di coperta, macchine, cucina e camera.
Nello specifico, i summenzionati contributi sono assegnati alle imprese armatoriali con Decreto del MIT sulla base delle attività di formazione rendicontate, ivi compresi gli oneri per l'acquisizione delle relative certificazioni, qualora si proceda all'assunzione di almeno il 60% del personale formato. Si evidenzia che, i corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di addestramento autorizzati dal Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze è rimessa la definizione:
In merito a quanto appena esposto si evidenzia che, agli oneri derivanti dall'attuazione della misura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, co. 33, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008).
A tal proposito si ricorda che, con l'art. 46 della Legge n. 448 del 2001, era stato istituito nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero un Fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa, al quale erano destinati a confluire i nuovi investimenti autorizzati, con autonoma evidenziazione contabile in allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative. In apposito allegato al disegno di legge finanziaria era, altresì, prevista l'indicazione analitica delle autorizzazioni di spesa e degli stanziamenti che confluivano in ciascuno di tali fondi.
L'articolo 3, comma 33, della legge n. 244/2007, richiamato dalla previsione in esame, ha novellato la materia disponendo che, a decorrere dall'anno 2008, ogni Fondo per gli investimenti fosse assegnato alle corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nel Fondo medesimo. Conseguentemente, di tale articolo 46 è stata disposta la cessazione dell'efficacia a decorrere dal medesimo anno 2008. Pertanto, all'esito di tale modifica normativa risulta che le autorizzazioni di spesa sono oggi nuovamente considerate in maniera autonoma e ricollocate negli stati di previsione di ciascun Ministero.
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