venerdì 14/07/2023 • 10:00
L’Agenzia delle Entrate analizza il caso di un istante che effettua l'acquisto dell'energia elettrica e ribalta i relativi costi ai sostenitori effettivi delle spese (Risp. AE 13 luglio 2023 n. 389).
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in materia di credito d'imposta per imprese non energivore e di modalità di fruizione del credito nel caso di costi riaddebitati analiticamente. Nel caso sottoposto al Fisco, l'Istante effettua l'acquisto dell'energia elettrica e ribalta i relativi costi ai sostenitori effettivi delle spese, ovvero ai diversi esercenti, in base ai consumi misurati dai singoli contatori, pur non sussistendo alcun contratto di locazione immobiliare o di affitto di azienda tra l'Istante e i differenti esercenti. L'Istante riferisce di sostenere inizialmente l'integrale costo delle spese per l'acquisto di energia elettrica e di provvedere successivamente a riaddebitare analiticamente i costi sostenuti. Secondo le Entrate, in presenza di meccanismi di determinazione del corrispettivo che dovessero comportare nei confronti del cliente finale un analitico riaddebito del costo (aumentato) del prezzo della materia prima, alle imprese non potrebbe essere riconosciuto in misura corrispondente il credito d'imposta. Pur non trattandosi, nel caso di specie, di un ''corrispettivo'' addebitato al cliente finale, in relazione ai costi che non restano definitivamente a carico dell'Istante, per effetto del meccanismo di ribaltamento analitico, la stessa non potrà di conseguenza fruire del credito. Un altro quesito posto dall'Istante riguarda il soggetto tenuto all'invio della comunicazione di cui all'art. 1, comma 6, del Decreto Legge 13 gennaio 2022, n. 176. L'Agenzia rappresenta che il comma citato prevede che ''entro il 16 marzo 2023,i beneficiari dei crediti d'imposta richiamati (...), a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022''. Dal tenore letterale della disposizione si evince che obbligato all'invio della comunicazione è il beneficiario del credito, ossia il soggetto legittimato ad operare la compensazione con la conseguenza che la Società è tenuta all'adempimento in esame esclusivamente per i crediti d'imposta di cui lei stessa è beneficiaria, secondo quanto definito nella risposta al primo quesito. FONTE: Risp. AE 13 luglio 2023 n. 389
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