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venerdì 14/07/2023 • 06:01

Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Trattamenti di fine rapporto e Fondo integrativo contrattuale: codici tributo

Con la risoluzione del 13 luglio 2023 n. 42, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “1250” denominato “Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto”. Invece, con la risoluzione del 13 luglio 2023 n. 43, sono stati soppressi i codici tributo inerenti il Fondo integrativo contrattuale “ex fissa”.

a cura di

redazione Memento

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Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto

Con la risoluzione del 13 luglio 2023 n. 42, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “1250” denominato “Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto”.

A seguito dell'individuazione di alcune fattispecie residuali, con la risoluzione in oggetto, l'Agenzia dispone la riattivazione del suddetto codice tributo “1250”, per consentire il completamento del recupero in compensazione, tramite modello F24, dei crediti residui maturati in relazione al versamento delle somme previste dall'articolo 3, commi 211 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Si rammenta che il codice tributo “1250” è esposto nella sezione “ERARIO” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, riportando nel campo “anno di riferimento” l'anno (nel formato “AAAA”) a cui si riferisce l'operazione.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, il modello F24 contenente l'utilizzo in compensazione del suddetto codice tributo “1250” deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto della delega di pagamento.

Fondo integrativo contrattuale “ex fissa”

Con la risoluzione del 13 luglio 2023 n. 43, l'Agenzia delle Entrate ha soppresso i codici tributo inerenti il Fondo integrativo contrattuale “ex fissa”.

Con risoluzioni n. 15/E del 23 gennaio 2006 e n. 74/E del 9 luglio 2012, l'Agenzia ha istituito i codici tributo per il pagamento, mediante i modelli "F24 accise" e “F24 enti pubblici”, dei contributi previdenziali e assistenziali di pertinenza dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI). A seguito dell'avvenuta cessazione della gestione da parte dell'INPGI del Fondo Integrativo contrattuale “ex fissa”, il predetto Istituto ha chiesto la soppressione dei relativi codici.

Tanto premesso, si sopprimono i seguenti codici tributo utilizzabili in sede di compilazione dei rispettivi modelli di versamento:

"F24 accise":

  • “FA01” - “Addizionale Fondo Integrativo”;
  • “FA02” - “Addizionale Fondo Integrativo pregressi”;
  • “F001” - “Contributi Fondo Integrativo”;
  • “F002” - “Contributi Fondo Integrativo pregressi”;
  • “F003” - “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo”;
  • “F004” - “Differenze Contributi Fondo Integrativo”;
  • “FV01” - “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento ispettivo”;
  • “FV02” - “Sanzioni Civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo”;
  • “FS01” - “Sanzioni civili Fondo Integrativo”;
  • “FR01” - “Contributi Fondo Integrativo – Gruppo RAI”;
  •  “FR02” - “Contributi Fondo Integrativo pregressi - Gruppo RAI”;
  • “FR03” - “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo - Gruppo RAI”;
  • “FR04” - “Differenze Contributi Fondo Integrativo - Gruppo RAI”;
  • “FRV1” - “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento ispettivo - Gruppo RAI”;
  •  “FRV2” - “Sanzioni civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo - Gruppo RAI”;
  • “FRS1” - “Sanzioni civili Fondo Integrativo" - Gruppo RAI”.

"F24 enti pubblici”:

  • “FA01” - “Addizionale Fondo Integrativo”;
  • “FA02” - “Addizionale Fondo Integrativo Pregressi”;
  • “F001” - “Contributi Fondo Integrativo”;
  • “F002” - “Contributi Fondo Integrativo Pregressi”;
  • “F003” - “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo”;
  • “F004” - “Differenze Contributi Fondo Integrativo”;
  • “FV01” - “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento ispettivo”;
  • “FV02” - “Sanzioni civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo”;
  • “FS01” - “Sanzioni civili Fondo Integrativo”.

Fonte: Ris. AE 13 luglio 2023 n. 42

Ris. AE 13 luglio 2023 n. 43

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