Il DDL Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera, è composto da 20 articoli raggruppati in 5 titoli:
principi generali e la riforma dello statuto del contribuente (dall'Art. 1 all'Art. 4);
principi di riforma concernenti i singoli tributi (dall'Art. 5 all'Art. 13);
principi di riforma concernenti i procedimenti tributari e il contenzioso (dall'Art. 14 all'Art. 18);
riordino e codificazione della normativa tributaria (all'Art. 19);
profili e disposizioni finanziarie (all'Art. 20).
In estrema sintesi, i principali temi che dovrebbero riguardare la riforma fiscale concernono, tra gli altri, la struttura dell'IRPEF, la revisione dell'imposizione sulle imprese, la revisione dell'IVA, il graduale superamento dell'IRAP, il riordino delle imposte di registro, sulle successioni e donazioni, di bollo e di altri tributi indiretti (diversi dall'IVA), la revisione delle disposizioni in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, il riordino delle disposizioni in relazione ai giochi pubblici, la revisione delle attività di accertamento e del sistema di riscossione. Ai fini della presente trattazione, si porge un breve commento del solo Art. 9, rubricato “Altre disposizioni”, sulla base del Dossier XIX Legislatura “Delega al Governo per la Riforma Fiscale” del 6 luglio 2023.
I principi di riforma concernenti i singoli tributi e il bilancio e l'avvicinamento dei valori fiscali ai civilistici
Come anticipato, il Titolo II, concernente i tributi, rappresenta la parte più ampia della delega ed è articolato in tre capi. Il Capo I concerne le imposte sui redditi, l'IVA e l'IRAP, ed un articolo nel quale confluiscono ulteriori disposizioni sulla materia, appunto l'Art. 9. Il Capo II concerne tutte le altre imposte indirette, mentre il Capo III contiene un unico articolo concernente la disciplina dei giochi.
In particolare, l'Art. 9 disciplina diversi ambiti delle imposte sui redditi, tra cui v'è sicuramente la razionalizzazione e la semplificazione dei criteri di determinazione del reddito d'impresa. Inoltre, è prevista la razionalizzazione degli incentivi alle imprese e della fiscalità di vantaggio, stabilendo principi e criteri direttivi con riferimento a quei redditi d'impresa che dovessero accedere agli istituti disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, alle società “di comodo”, nonché in relazione ai regimi agevolativi per gli Enti del Terzo Settore (ETS) e alle misure fiscali per gli enti sportivi.
Sono, poi, stati introdotti tre ulteriori principi:
semplificazione e razionalizzazione della liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle società commerciali;
semplificazione e razionalizzazione della disciplina del codice civile in materia di bilancio e, in particolare, in relazione alle imprese di minori dimensioni, nonché la previsione della facoltà, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali (i.e. IAS/IFRS) per il bilancio consolidato, di applicarli anche al bilancio di esercizio salve alcune eccezioni – questi principi menzionati sono specificamente volti al rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici;
sviluppo economico del c.d. Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale, attraverso la semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei riguardi delle imprese ivi collocate.
Da ultimo, sono stati altresì aggiunti nuovi principi di delega, ovvero il primo diretto, in particolare, ad introdurre la disciplina fiscale relativa alla scissione societaria parziale, nonché al fine di adottare misure volte a favorire la permanenza in Italia di studenti ivi formati, anche mediante la razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia di persone ivi formate e occupate all'estero.
Con le modifiche introdotte in sede referente, è stata aggiunta una ulteriore lettera c-bis) all'Art. 9, attraverso la quale il Governo è delegato a perseguire il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici tramite la semplificazione della disciplina del codice civile in materia di bilancio e la revisione del D.Lgs. 38/05. Tale revisione deve prevedere la facoltà, per i soggetti che adottano gli IAS/IFRS per il bilancio consolidato, di applicarli anche al bilancio d'esercizio, o separato, tenuto conto delle eccezioni ritenute necessarie per colmare eventuali lacune dei principi menzionati, coordinare il bilancio di esercizio con la sua funzione organizzativa ed evitare eccessivi aggravi amministrativi.