giovedì 13/07/2023 • 06:05
La Camera ha approvato il DDL delega al governo per la riforma fiscale con 182 sì, 97 no e 6 astenuti. Tra le novità le modifiche alle disposizioni per la riforma degli aspetti internazionali e domestici relativi ai principi generali del sistema tributario.
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Le modifiche alle disposizioni per la riforma degli aspetti internazionali del sistema tributario
Le modifiche apportate all'articolo 3 riguardano alcuni aspetti di notevole attualità nel panorama fiscale. In primis, nel contesto delle disposizioni che si occuperanno della revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società, è stato inserito un espresso riferimento alle prestazioni lavorative eseguite in modalità agile. Nella riforma di tali norme, infatti, da attuarsi in coerenza con la migliore prassi internazionale e con le convenzioni contro le doppie imposizioni, anche in coordinamento con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia (c.d. impatriati), dovrà essere valutata la possibilità di adeguamento tenendo conto del sempre maggiore utilizzo dello smart working per l'esecuzione delle attività lavorative.
Una modifica di notevole impatto per le imprese riguarda il recepimento della Direttiva UE 2022/2523 sul nuovo sistema di tassazione minima globale (c.d. global minimum tax). Con un esplicito riferimento all'approccio comune condiviso a livello internazionale a seguito del Progetto BEPS è stato infatti puntualizzato l'obiettivo di istituire un'imposta minima nazionale, dovuta da tutte le imprese localizzate in Italia, appartenenti ad un gruppo multinazionale o nazionale con un ridotto livello di imposizione, nei limiti di quanto previsto dalla Direttiva.
In sintesi, il nuovo sistema di imposizione minima, che dà attuazione al “secondo pilastro” (Pillar II) dell'accordo raggiunto in sede OCSE/G20 per affrontare le sfide derivanti dalla digitalizzazione dell'economia, colpirà i gruppi multinazionali e nazionali, come previsto dalla Direttiva, con un fatturato di almeno 750 milioni di Euro e con un livello di tassazione effettiva inferiore al 15%. Per tali soggetti è prevista l'applicazione di appositi meccanismi impositivi (la c.d. Income Inclusion Rule – IIR e la Undertaxed Profit Rule – UTPR) per riportare al 15% il livello minimo effettivo di tassazione.
A ribadire l'importanza di tali misure, volte in ultima analisi a garantire una più equa distribuzione dei profitti e dei diritti impositivi per i gruppi multinazionali, è la previsione dell'introduzione di un apposito sistema sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, volto colpire non solo la violazione degli adempimenti sostanziali ma anche, in maniera effettiva e dissuasiva, le violazioni relative agli adempimenti informativi.
Da evidenziare che la tempistica di elaborazione del decreto legislativo che regolerà il sistema dell'imposta minima dovrà essere coordinata con l'art. 53 dalla Direttiva, che richiede il recepimento della stessa da parte delle legislazioni nazionali degli Stati membri entro la fine del 2023.
Da ultimo, va ricordato che, in coordinamento con le disposizioni sulla tassazione minima, è stata aggiunta una previsione riguardante la semplificazione e la razionalizzazione del regime delle società estere controllate (controlled foreign companies), che prevede la revisione dei criteri di determinazione dell'imponibile assoggettato a tassazione in Italia tenendo conto, per l'appunto, della disciplina attuativa della minimum tax.
Le modifiche alle disposizioni sulla riforma del sistema tributario domestico
Nell'articolo 2, destinato a regolare i principi generali della delega, sono stati confermati gli obiettivi di stimolo alla crescita economica e alla natalità attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, introducendo un espresso richiamo agli obiettivi di progressività e di equità del sistema tributario, ed un riferimento più puntuale ai soggetti destinatari in via prioritaria delle misure di sostegno (giovani sotto i trent'anni e persone con disabilità).
Con riferimento alle misure per la lotta all'evasione e all'elusione fiscale è stato aggiunto un esplicito richiamo al contrasto a tali fenomeni, oltre alla prevenzione e alla riduzione, già menzionate nel testo precedente. Restano invariate, rispetto alla stesura precedente, le norme riguardanti l'utilizzo, a tali fini, dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, attraverso la fatturazione elettronica, la trasmissione telematica dei corrispettivi e lo scambio di informazioni, anche con le amministrazioni fiscali di altri paesi, nel rispetto della tutela dei dati personali.
È stata inoltre inserita la previsione che, per compensare la riduzione della pressione fiscale, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e riduzione del debito, possono essere utilizzate le risorse accertate come permanenti, derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo degli obblighi tributari.
Infine, è stato previsto un ampliamento dei soggetti che possono partecipare, insieme all'Amministrazione finanziaria, ai tavoli tecnici per l'elaborazione degli schemi dei decreti legislativi per l'attuazione della riforma, con l'aggiunta delle organizzazioni sindacali e delle associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il criterio della maggiore rappresentatività è stato esteso anche alle associazioni di categoria e dei professionisti, già presenti nella precedente versione del testo.
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