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  • Tempo di lettura 6 min.

Dal punto di vista fiscale, i crediti d'imposta “energetici” non concorrono alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile dell'IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Da un punto di vista contabile, invece, i citati crediti, diretti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica, devono essere rilevati nel Conto Economico tra gli “Altri ricavi e proventi”, come contributi in conto esercizio.

Secondo il Principio Contabile Nazionale OIC 12 rubricato “Composizione e schemi di bilancio”, tali proventi hanno la funzione di ristorare l'impresa dal sostenimento di costi di esercizio.

Difatti, al paragrafo 56 il citato OIC 12, chiarisce che “i contributi in conto esercizio sono dovuti in base alla legge (oppure in base a disposizioni contrattuali), vanno rilevati per competenza ed indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5 del Conto Economico. Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri. Per cui, non possono essere compresi in questa voce i contributi di natura finanziaria che riducono direttamente l'onere degli interessi passivi su alcuni tipi di finanziamenti assunti dalla società, i quali sono portati in detrazione al...

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