venerdì 14/07/2023 • 06:00
L’articolo 5 della delega fiscale, che ha ad oggetto la revisione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, è stato oggetto di alcune modifiche che, tuttavia, non hanno stravolto la struttura originaria ma solo introdotto alcune novità.
La legge delega avrà come obiettivo quello di riformare l'intero sistema tributario. Al termine della discussione e del passaggio alle Camere, il governo avrà 24 mesi per approvare i decreti legislativi di modifica; per alcune fattispecie (e, in particolare, per la redazione dei testi unici), il termine sarà di 12 mesi. L'art. 5 del disegno di legge delega prevede la revisione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. In particolare, la norma detta alcuni principi di carattere generale nonché alcune disposizioni specifiche per quanto concerne le varie categorie di reddito. Le novità sui principi generali Tra i principi generali, c'è la previsione di revisionare e ridurre l'IRPEF anche mediante il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalità, con particolare riguardo ad alcuni elementi. La prima novità riguarda proprio questi ultimi; infatti, nel nuovo testo della legge delega è ribadito che si dovrà avere riguardo della composizione del nucleo familiare ma è aggiunto che si dovrà avere particolare attenzione a quelli in cui sia presente una persona con disabilità. Il bene casa è un altro elemento che dovrà essere tenuto in considerazione e il nuovo testo precisa che l'attenzione riguarderà sia i beni in proprietà, sia quelli in locazione. Inoltre, vengono aggiunti quali elementi da tenere in considerazione la rigenerazione urbana e rifunzionalizzazione edilizia, l'introduzione di misure volte a favorire la propensione a stipulare assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi nonché misure volte a favorire lo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età. Il secondo principio generale riguarda il perseguimento dell'equità orizzontale secondo cui i contribuenti che si trovano in condizioni analoghe devono essere sottoposti al medesimo carico fiscale. Con le modifiche appena approvate, è stata limitata l'applicazione della flat tax incrementale (originariamente prevista, in via generalizzata). In particolare, si prevede l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, alle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e sui redditi da lavoro dipendente e assimilati (indicati nell'art. 49 TUIR) e riferibili alla percezione della tredicesima mensilità. L'ultima modifica sui criteri generali a seguito dell'esame in Commissione riguarda la valutazione relativa all'introduzione, per un periodo limitato di tempo, di misure idonee a favorire i trasferimenti di residenza nei comuni periferici e ultra periferici, come individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne. Qualche novità anche per quanto riguarda i criteri dettati per le singole categorie di reddito. Le novità sulle categorie di reddito Per i redditi di fabbricati, il disegno di legge individua, quale criterio direttivo, la possibilità di estendere il regime della cedolare secca agli immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo; in sede referente è stata aggiunta la condizione che il conduttore sia un esercente attività di impresa, di un'arte o una professione. Più che una novità, una precisazione per i redditi di natura finanziaria. Tra i vari criteri direttivi per questa categoria di redditi, viene prevista la determinazione sulla base del principio di cassa, con possibilità di compensazione, comprendendo, oltre alle perdite derivanti dalla liquidazione di società ed enti e da qualsiasi rapporto avente ad oggetto l'impiego del capitale, anche i costi e gli oneri inerenti. La precisazione è che ciò dovrà avvenire nel rispetto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta. Per quanto riguarda i redditi di lavoro autonomo, tra i princìpi e i criteri direttivi è aggiunta l'attuazione del principio di riduzione degli oneri documentali, con particolare riguardo alle modalità di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), fermo restando il vigente sistema di calcolo, anche previsionale, del saldo e degli acconti, e realizzando una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi e un'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto. L'ultima novità riguarda la categoria dei redditi diversi e, in particolare, l'introduzione della disciplina sulle plusvalenze conseguite dai collezionisti, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, nonché, più in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative, escludendo i casi in cui è assente l'intento speculativo, compresi quelli delle plusvalenze relative ai beni acquisiti per successione e donazione. Per effetto delle modifiche apportate dalla Commissione, è stato chiarito che l'attuazione della delega deve prevedere l'esonero, dei medesimi soggetti, da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale.
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Paola Aglietta
- Dottore Commercialista e Revisore Legale in TorinoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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