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giovedì 13/07/2023 • 06:00

Speciali Dalla Corte di Giustizia UE

Le vertenze IVA su stabile organizzazione e canone obbligatorio sui media

Avanti la Corte di Giustizia UE sono state presentate domande pregiudiziali sulla qualificazione di una persona giuridica residente come stabile organizzazione di un’entità non residente e sull’assoggettamento ad IVA del canone sui media obbligatorio.

di Renato Portale - Dottore commercialista in Lecco

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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È possibile qualificare una persona giuridica residente come stabile organizzazione di un'entità non residente, solamente sulla base dell'appartenenza di tali due società al medesimo gruppo o facendo riferimento esclusivamente ai servizi che la persona giuridica residente presta all'entità non residente?

È consentito assoggettare all'IVA un canone sui media obbligatorio per legge per finanziare le attività non commerciali di enti pubblici radiotelevisivi, nonostante l'assenza di una prestazione di servizi a titolo oneroso?

Queste alcune delle domande pregiudiziali sollevate a fine anno 2022 avanti la Corte di Giustizia UE.

Stabile organizzazione di soggetto non residente

Una Corte tributaria rumena ha chiesto alla Corte di pronunciarsi in merito al concetto di stabile organizzazione, presentando tutta una serie di interessanti domande pregiudiziali così riassumibili:

  • è possibile qualificare una persona giuridica residente indipendente come stabile organizzazione di un'entità non residente, solamente sulla base dell'appartenenza di tali due società al medesimo gruppo?
  • è verosimile ritenere sussistente una stabile organizzazione di un'entità non residente, facendo riferimento esclusivamente ai servizi che la persona giuridica residente presta all'entità non residente?
  • è concesso ritenere sussistente una stabile organizzazione di un'entità non residente, tenuto conto del fatto che la stabile [organizzazione] di cui trattasi cede solo beni e non presta servizi?
  • nel caso in cui una persona non residente detenga nel territorio di uno Stato membro, presso una persona giuridica residente, mezzi umani e tecnici con cui garantisce la prestazione di servizi di lavorazione dei beni che devono essere ceduti dall'entità non residente, bisogna ritenere che i suddetti servizi sono: (i) servizi ricevuti da persona giuridica non residente da parte della persona residente, attraverso i suddetti mezzi umani e tecnici, o, (ii) servizi forniti dalla stessa persona giuridica non residente, attraverso i suddetti mezzi umani e tecnici?
  • a seconda della risposta i cui al punto precedente, in che modo è determinato il luogo della prestazione di servizi?
  • le attività connesse ai servizi di trattamento dei beni (es. inventario, stoccaggio, trattamento degli ordini ecc.) non devono essere prese in considerazione ai fini della determinazione dell'esistenza della stabile organizzazione in quanto si tratta di attività di supporto amministrativo strettamente necessarie alle attività di trattamento dei beni?
  • è rilevante ai fini della determinazione del luogo della prestazione dei servizi di lavorazione il fatto che i beni risultanti dalla lavorazione siano venduti per lo più al di fuori della Romania, mentre quelli venduti in Romania sono assoggettati all'IVA?
  • qualora i mezzi tecnici e umani della stabile organizzazione che riceve i servizi siano potenzialmente gli stessi del prestatore con cui i servizi sono effettivamente realizzati, sussiste comunque una prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA?

La questione ruota intorno principalmente agli articoli 11 e 53 del Regolamento (UE) 282/2011. In base all'articolo 11, per “stabile organizzazione” deve intendersi qualsiasi organizzazione - diversa dalla sede principale dell'attività economica - che sia caratterizzata:

  • da un grado sufficiente di permanenza e insieme;
  • da una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentire all'organizzazione medesima di ricevere e utilizzare i servizi che le sono forniti per le proprie esigenze e fornire i servizi di cui assicura la prestazione.

Secondo il successivo articolo 53, se il fornitore di beni o il prestatore di servizi dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato membro dove l'imposta è dovuta, per individuare se lo stesso è il “debitore dell'imposta verso l'erario” all'interno di uno Stato membro, la stabile organizzazione deve fattivamente intervenire nell'operazione stessa con un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti ad effettuare la cessione di beni o la prestazione di servizi alla quale partecipa. Il paragrafo 2 dell'articolo 53 aggiunge che, se i mezzi della stabile organizzazione sono utilizzati unicamente per funzioni di supporto amministrativo, quali la contabilità, la fatturazione e il recupero crediti, si considera che essi non siano utilizzati per la realizzazione della cessione di beni o della prestazione di servizi.

La causa è stata rubricata con il numero C-533/22 e interessa gli articoli 7 e 17 DPR 633/72.

Canone obbligatorio sui media

Una Corte tributaria danese ha chiesto alla Corte UE di pronunciarsi se è possibile per gli Stati membri  assoggettare all'IVA un canone sui media obbligatorio per legge per finanziare le attività non commerciali di enti pubblici radiotelevisivi, nonostante l'assenza di una “prestazione di servizi a titolo oneroso”.

Una simile questione era stata già affrontata nella sentenza Český rozhlas relativa alla causa C-11/15, depositata il 22 giugno 2016, relativa al servizio di radiodiffusione pubblica riferito alla Repubblica ceca, in cui il cittadino paga un canone obbligatorio per il semplice possesso di un apparecchio ricevente. La Corte in quel caso aveva chiarito che non intercorre un rapporto giuridico tra la società pubblica di radiodiffusione e le persone tenute al pagamento del canone radiofonico, nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni,  e, pertanto, la fornitura di un tale servizio di radiodiffusione pubblica non costituisce una prestazione di servizi effettuata «a titolo oneroso» e non rientra nell'ambito di applicazione dell'IVA.

La stessa Corte di Giustizia è tornata sull'argomento nella sentenza Balgarska natsionalna televizia relativa alla causa C-21/20 del 16 settembre 2021 avente ad oggetto la televisione di Stato Bulgara, ove tuttavia non era previsto il pagamento di un canone. I Giudici ribadiscono che la fornitura ai telespettatori di servizi di media audiovisivi ad opera di una televisione nazionale finanziata dallo Stato con una sovvenzione e senza pagamento di alcun canone da parte dei telespettatori per la diffusione dei programmi, non costituisce una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso.

La questione può impattare anche in Italia ove il canone radiotelevisivo RAI è soggetto ad IVA con l'aliquota ridotta del 4%, ai sensi del n. 36) Tabella A, parte II allegata al decreto IVA, mentre le televisioni commerciali a pagamento sono soggette all'aliquota IVA ordinaria.

La causa è stata rubricata con il numero  C-573/22 e interessa gli articoli 3 e 16 DPR 633/72.

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