giovedì 13/07/2023 • 06:00
Avanti la Corte di Giustizia UE sono state presentate domande pregiudiziali sulla qualificazione di una persona giuridica residente come stabile organizzazione di un’entità non residente e sull’assoggettamento ad IVA del canone sui media obbligatorio.
Ascolta la news 5:03
È possibile qualificare una persona giuridica residente come stabile organizzazione di un'entità non residente, solamente sulla base dell'appartenenza di tali due società al medesimo gruppo o facendo riferimento esclusivamente ai servizi che la persona giuridica residente presta all'entità non residente?
È consentito assoggettare all'IVA un canone sui media obbligatorio per legge per finanziare le attività non commerciali di enti pubblici radiotelevisivi, nonostante l'assenza di una prestazione di servizi a titolo oneroso?
Queste alcune delle domande pregiudiziali sollevate a fine anno 2022 avanti la Corte di Giustizia UE.
Stabile organizzazione di soggetto non residente
Una Corte tributaria rumena ha chiesto alla Corte di pronunciarsi in merito al concetto di stabile organizzazione, presentando tutta una serie di interessanti domande pregiudiziali così riassumibili:
La questione ruota intorno principalmente agli articoli 11 e 53 del Regolamento (UE) 282/2011. In base all'articolo 11, per “stabile organizzazione” deve intendersi qualsiasi organizzazione - diversa dalla sede principale dell'attività economica - che sia caratterizzata:
Secondo il successivo articolo 53, se il fornitore di beni o il prestatore di servizi dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato membro dove l'imposta è dovuta, per individuare se lo stesso è il “debitore dell'imposta verso l'erario” all'interno di uno Stato membro, la stabile organizzazione deve fattivamente intervenire nell'operazione stessa con un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti ad effettuare la cessione di beni o la prestazione di servizi alla quale partecipa. Il paragrafo 2 dell'articolo 53 aggiunge che, se i mezzi della stabile organizzazione sono utilizzati unicamente per funzioni di supporto amministrativo, quali la contabilità, la fatturazione e il recupero crediti, si considera che essi non siano utilizzati per la realizzazione della cessione di beni o della prestazione di servizi.
La causa è stata rubricata con il numero C-533/22 e interessa gli articoli 7 e 17 DPR 633/72.
Canone obbligatorio sui media
Una Corte tributaria danese ha chiesto alla Corte UE di pronunciarsi se è possibile per gli Stati membri assoggettare all'IVA un canone sui media obbligatorio per legge per finanziare le attività non commerciali di enti pubblici radiotelevisivi, nonostante l'assenza di una “prestazione di servizi a titolo oneroso”.
Una simile questione era stata già affrontata nella sentenza Český rozhlas relativa alla causa C-11/15, depositata il 22 giugno 2016, relativa al servizio di radiodiffusione pubblica riferito alla Repubblica ceca, in cui il cittadino paga un canone obbligatorio per il semplice possesso di un apparecchio ricevente. La Corte in quel caso aveva chiarito che non intercorre un rapporto giuridico tra la società pubblica di radiodiffusione e le persone tenute al pagamento del canone radiofonico, nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, e, pertanto, la fornitura di un tale servizio di radiodiffusione pubblica non costituisce una prestazione di servizi effettuata «a titolo oneroso» e non rientra nell'ambito di applicazione dell'IVA.
La stessa Corte di Giustizia è tornata sull'argomento nella sentenza Balgarska natsionalna televizia relativa alla causa C-21/20 del 16 settembre 2021 avente ad oggetto la televisione di Stato Bulgara, ove tuttavia non era previsto il pagamento di un canone. I Giudici ribadiscono che la fornitura ai telespettatori di servizi di media audiovisivi ad opera di una televisione nazionale finanziata dallo Stato con una sovvenzione e senza pagamento di alcun canone da parte dei telespettatori per la diffusione dei programmi, non costituisce una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso.
La questione può impattare anche in Italia ove il canone radiotelevisivo RAI è soggetto ad IVA con l'aliquota ridotta del 4%, ai sensi del n. 36) Tabella A, parte II allegata al decreto IVA, mentre le televisioni commerciali a pagamento sono soggette all'aliquota IVA ordinaria.
La causa è stata rubricata con il numero C-573/22 e interessa gli articoli 3 e 16 DPR 633/72.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Il rapporto tra fondo pensione e fondo comune di investimento ai fini IVA, la disciplina delle lotterie online e le prestazioni fornite dallo studio di video-chat..
Approfondisci con
Non è precluso il rimborso chiesto tramite rappresentante fiscale, per la sola esistenza nel territorio italiano di una stabile organizzazione del soggetto non residente, se non si verifica la partecipazione effettiva d..
Renato Portale
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.