venerdì 09/06/2023 • 06:00
Il rapporto tra fondo pensione e fondo comune di investimento ai fini IVA, la disciplina delle lotterie online e le prestazioni fornite dallo studio di video-chat al gestore del sito web: le domande pregiudiziali sollevate nel 2022 avanti la Corte di Giustizia UE su queste tematiche.
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Un fondo pensione è equiparabile ad un fondo comune di investimento con applicazione della relativa esenzione IVA?
È possibile per uno Stato membro disciplinare in modo diverso le lotterie online proposte dalla Lotteria nazionale, ente pubblico, esenti IVA, e gli altri giochi d'azzardo online proposti da operatori privati, assoggettati ad IVA?
Sono soggette nel Paese in cui si svolgono effettivamente le prestazioni fornite dallo studio di video-chat al gestore del sito web, consistenti in sessioni interattive di natura erotica filmate e trasmesse tramite Internet?
Queste alcune delle domande pregiudiziali sollevate a fine anno 2022 avanti la Corte di giustizia UE.
Fondi pensione
Svariate Corti tributarie dei Paesi bassi hanno chiesto alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sui fondi pensione, con domande così riassumibili:
1) se l'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che si può presumere che i partecipanti in un fondo pensione corrano un rischio d'investimento e se ciò implichi che il fondo pensione configuri un «fondo comune d'investimento» ai sensi di tale disposizione. Se al riguardo assuma rilevanza:
2) se il principio di neutralità fiscale comporti che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA, in caso di fondi non OICVM, non si deve valutare soltanto se questi siano comparabili a un OICVM, ma anche se, essi, nella prospettiva del consumatore medio, siano comparabili ad altri fondi non OICVM, ma che sono considerati dallo Stato membro fondi comuni d'investimento.
La stessa Corte di giustizia UE con la precedente sentenza ATP PensionService del 13 marzo 2014 relativa alla causa C-464/12 ha chiarito che rientrano nell'esenzione prevista per fondi comuni d'investimento i fondi pensione, qualora siano:
I principi sono stati fatti propri in Italia dalla Cassazione secondo cui, in tema di IVA, il fondo pensione, allorquando svolge un'attività economica volta a ricavare introiti con carattere di stabilità, è soggetto passivo che agisce in quanto tale.
Se, poi, gli attivi del fondo sono formati da beni immobili e l'attività di gestione del fondo consiste nella scelta, acquisto e vendita di tali immobili – con i relativi obblighi amministrativi e contabili – il fondo pensione è equiparabile a un fondo d'investimento. Di conseguenza, l'attività del fondo pensione fruisce dell'esenzione riservata a quella propria del fondo d'investimento, a norma dell'articolo 10, comma 1, n. 1, DPR n. 633/72 qualora gli affiliati sopportino il rischio di gestione (Cass. n. 23495 del 28 settembre 2018).
Le cause sono state rubricate con i numeri C-644/22, C-643/22, C-642/22, C-641/22, C-640/22 e C-639/22 e interessano l'articolo 10 DPR 633/72.
Giochi d'azzardo
Una Corte tributaria belga ha chiesto alla Corte di Giustizia di pronunciarsi:
In Italia sono interessati due numeri dell'articolo 10 DPR n. 633/72. In particolare, ai sensi dell'articolo 10, n. 6, rientrano nell'esenzione le operazioni relative all'esercizio:
In base al successivo n. 7 rientrano tra le operazioni esenti quelle relative all'esercizio delle scommesse in occasione di:
diverse da quelle relative al lotto e alle lotterie nazionali. Inoltre, rientrano quelle che riguardano:
La causa è stata rubricata con il numero C-741/22 e interessa l'articolo 10 DPR 633/72.
Video-chat
Una Corte tributaria rumena ha chiesto alla Corte di giustizia UE di pronunciarsi se l'articolo 53 della direttiva IVA si applica anche ai servizi del tipo di quelli oggetto della controversia, ossia i servizi forniti dallo studio di video-chat al gestore del sito web, consistenti in sessioni interattive di natura erotica, filmate e trasmesse in [tempo] reale, tramite Internet (streaming in diretta di contenuto digitale). È stato anche chiesto se, ai fini dell'interpretazione dell'espressione contenuta nell'articolo 53 della direttiva IVA, ossia «il luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente», assume rilevanza il luogo in cui i modelli appaiono davanti alla webcam, il luogo in cui è stabilito l'organizzatore delle sessioni, il luogo in cui i clienti guardano le immagini oppure si prenda in considerazione un altro luogo diverso da quelli già indicati.
Il tema era stato già affrontato nella sentenza Geleen, causa C-568/17 dell'8 maggio 2019, con cui la Corte di giustizia UE ha dichiarato che una prestazione di servizi consistente nel proporre sessioni interattive a carattere erotico filmate e trasmesse in diretta via Internet, non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni previste per il commercio elettronico indiretto, qualora la suddetta prestazione sia stata fornita a beneficiari che si trovano tutti nello Stato membro del prestatore di detti servizi.
La causa è stata rubricata con il numero C-532/22 e interessa l'articolo 7 DPR 633/72.
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