A seguito delle note pubblicate il 13 aprile (prot. n. 140439) e dell'11 maggio 2023 (prot. n. 168983), il Direttore Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società, ha ritenuto opportuno diffondere una definitiva indicazione sulla disciplina applicabile alle società cooperative.
Richiamando quanto disposto dagli artt. 2519 e 2477 del c.c., il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, afferma che, la società cooperativa la cui compagine sociale è composta da un numero di soci cooperatori inferiori a venti ovvero, il cui attivo dello Stato Patrimoniale non è superiore ad un milione di euro, ed abbia previsto nell'atto costitutivo di adottare la normativa di riferimento delle S.r.l., qualora non ricorrano le fattispecie previste dall'art. 2477 c.c., non ha alcun obbligo di nominare l'organo di controllo interno né il revisore. Come noto, il citato art. 2477, riguarda il controllo legale dei conti delle società.
Per gli altri casi, al fine di definire le singole fattispecie, è necessario operare a monte una distinzione tra le cooperative che, per quanto non specificatamente disposto nel codice civile o nella normativa speciale, adottano il regime di riferimento delle S.p.A. da quelle che operano invece secondo la disciplina delle S.r.l.
Pertanto, se la cooperativa adotta le norme per le S.r.l., deve provvedere alla nomina di un organo...
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