martedì 11/07/2023 • 06:00
Sotto la lente del Fisco il complesso rapporto che lega alcuni Ministeri a una società in house per la realizzazione di interventi connessi all'organizzazione di un evento a rilevanza nazionale.
redazione Memento
In sede di risposta a interpello l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in ordine alla rilevanza IVA delle somme corrisposte da alcuni enti pubblici, nel caso di specie dei Ministeri, a una società partecipata dagli stessi per la realizzazione di interventi connessi all'organizzazione di un evento a carattere nazionale, corrisposte al fine di remunerare i costi di funzionamento per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla società dalla legge e dallo Statuto. Il Fisco, esaminato dettagliatamente il complesso rapporto tra la società e gli enti pubblici erogatori, ha concluso che le somme destinate alla prima per la realizzazione di alcune opere, per la copertura degli oneri da investimento nonché per il monitoraggio nella realizzazione di ulteriori opere siano dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA, in quanto erogati nell'ambito di un rapporto a prestazioni corrispettive. Sono, invece, fuori dal campo IVA, per assenza del presupposto territoriale, le prestazioni di servizi rese dalla società per la realizzazione di alcune opere presso un Comune situato in territorio extra UE (art. 7quater, c.1, lett. a), DPR 633/72). Con riguardo al diritto alla detrazione dell'Iva assolta o dovuta dalla società istante o alla stessa addebitata a titolo di rivalsa, il Fisco, conformemente ai principi generali dell'IVA (cfr. art. 168 della Direttiva 2006/112/CE ed art. 19 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972), ha ribadito che tale diritto è riconosciuto se e nella misura in cui gli acquisti di beni e servizi riguardino l'effettuazione, a valle, di operazioni imponibili o assimilate a queste ultime ai fini della detrazione. Pertanto, coerentemente alla ricostruzione delle somme erogate nel caso di specie alla stregua di corrispettivi di prestazioni di servizi imponibili in Italia, la società potrà detrarre l'IVA pagata in relazione agli acquisti di beni e di servizi utilizzati per la realizzazione delle opere dall'IVA dovuta in relazione alle prestazioni di servizi rese per la realizzazione di dette opere. Al caso di specie deve, inoltre, essere applicato il meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17ter DPR 633/72 in quanto la società è un soggetto iscritto nell'elenco IPA pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche amministrazioni ed è, dunque, riconducibile tra i soggetti per i quali si applica lo split payment, in base al quale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai fornitori nei confronti delle PA e delle società ''affidabili'' l'IVA indicata in fattura viene da esse versata direttamente all'Erario. Ne consegue che la società corrisponderà ai propri fornitori solo l'importo dei corrispettivi dei beni e/o dei servizi ricevuti, comprensivo delle eventuali somme dovute ad altro titolo (ad esempio, il rimborso di anticipazioni fatte in nome e per conto), provvedendo a versare l'IVA direttamente all'Erario. Con riguardo, infine, ai contributi ricevuti dalla società: per le somme attribuite a titolo di ''oneri di investimento'' e contributo per l'attività di monitoraggio, per le Entrate devono considerarsi sussistenti i requisiti per l'inclusione di tali componenti di reddito tra i ricavi ai sensi della lettera h) del comma 1 dell'art. 85 TUIR (i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge); per le somme attribuite a titolo di ''finanziamento'' per la realizzazione delle opere, nel presupposto che le stesse siano esclusivamente destinate alla realizzazione delle menzionate opere e che, le stesse non entrano in alcun modo nella disponibilità della società, le Entrate ritengono che l'attribuzione delle stesse non sia assimilabile alla fattispecie di contributi appena descritte, risultando, anche ai fini fiscali, componenti di natura patrimoniale che non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Fonte: Risp. AE 10 luglio 2023 n. 376
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