martedì 11/07/2023 • 06:08
Il bonus facciate spetta per le spese documentate e sostenute per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti. La compilazione dei modelli è subordinata alla circostanza che l’intervento sia o meno influente dal punto di vista termico.
In tema di interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate degli edifici esistenti: la legge di bilancio 2020 (art. 1, commi da 219 a 223, legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha previsto una detrazione dall'imposta lorda, c.d. bonus facciate, pari al 90% delle spese documentate e sostenute nell'anno d'imposta 2020, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, compresi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura, eseguiti su edifici; per effetto delle modifiche intervenute con la legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 39, legge 30 dicembre 2021, n. 234), la detrazione spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 nella misura del 60%; la legge di Bilancio 2023 non ha prorogato l'agevolazione in commento. I beneficiari della detrazione Per usufruire dell'agevolazione, i beneficiari: devono possedere o detenere l'immobile oggetto dell'intervento in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Circolare 14.02.2020 n. 2/E, paragrafo 1); devono essere contribuenti residenti e non residenti, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l'immobile oggetto di intervento. La detrazione non spetta, invece, a chi è sprovvisto di un titolo di detenzione dell'immobile regolarmente registrato al momento dell'inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese, se antecedente, anche se provvede alla successiva regolarizzazione. Interventi ammessi Il bonus facciate: spetta per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna, realizzati su «edifici esistenti», parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali all'attività d'impresa, arte o professione, ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali; non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile o realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”; non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, se non visibili dalla strada pubblica o da suolo ad uso pubblico. Interventi influenti dal punto di vista termico I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, devono soddisfare, per essere ammessi al bonus facciate, le seguenti condizioni: “requisiti minimi” previsti in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015; i “valori limite” di trasmittanza termica stabiliti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 marzo 2008 e del 6 agosto 2020. Spese sostenute nel 2022 Per le spese sostenute nel 2022 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente la detrazione spetta nella misura del 60%. Inoltre: non sono stabiliti né un limite massimo di detrazione, né un limite massimo di spesa ammissibile; la detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi; l'importo che non trova capienza nell'imposta lorda di ciascun periodo d'imposta non può essere utilizzato in diminuzione dell'imposta dei periodi successivi o chiesto a rimborso; trattandosi di una detrazione riconosciuta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente, la stessa non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito; eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono essere sottratti dall'ammontare su cui applicare la detrazione del 60%; se gli interventi realizzati sono riconducibili a diverse fattispecie agevolabili (ad esempio, alcune spese rientrano nel bonus facciate e altre nell'Eco bonus), il contribuente può usufruire delle diverse agevolazioni, a condizione che le spese siano contabilizzate distintamente con espresso richiamo alla normativa di riferimento e sempre che siano rispettati i relativi requisiti e adempimenti previsti. La dichiarazione L'indicazione nel Modello 730/2023 e Redditi PF 2023 delle spese sostenute per lavori sulle facciate esterna (visibili) degli edifici esistenti si differenzia a seconda che l'intervento: non abbia incidenza termica e quindi non richiede il rispetto di valori di risparmio energetico; abbia incidenza termica e quindi sia influente dal punto di vista energetico o interessi più del 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda dell'edificio. Nel primo caso, per gli interventi di sola pulitura e tinteggiatura delle facciate (bonus facciata senza incidenza termica): ai fini compilativi del Modello 730/2023, devono essere compilati i righi da E41 a E43, ed eventualmente la sezione dei dati catastali dell'immobile; ai fini compilativi del Modello REDDITI PF 2023, occorre fare riferimento ai righi RP41-RP47 del quadro RP e indicare il codice intervento "15" in colonna 2 (anche in tal caso potrebbe essere altresì necessario compilare i righi riguardanti i "Dati catastali identificativi dell'immobile"). Nel secondo caso, interventi che interessano più del 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso (bonus facciata con incidenza termica): ai fini compilativi del Modello 730/2023, sono da compilare i righi E61-E62 che riguardano gli interventi di riqualificazione energetica; ai fini compilativi del Modello REDDITI PF 2023, occorre compilare i righi RP61-RP64, indicando il codice "15" in colonna 1).
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