lunedì 10/07/2023 • 06:00
La nuova procedura più snella, che prevede la sola presentazione della copia “semplice” della patente per accedere all'IVA ridotta, vale anche per il foglio rosa a condizione che riporti gli adattamenti obbligatori alla guida.
redazione Memento
Semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per disabili a tutto campo, anche per coloro che non sono ancora formalmente patentati. Secondo l'ultimo parere espresso dall'Agenzia delle Entrate, infatti, la nuova procedura che consente ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, di acquistare un veicolo fruendo dell'aliquota IVA agevolata del 4% presentando una copia “semplice” della patente posseduta, e non più, dunque, i verbali e le certificazioni, vale anche per i titolari del c.d. “foglio rosa” purché in esso siano indicati gli adattamenti obbligatori alla guida. Come noto, a decorrere dal 29 gennaio 2022 per il riconoscimento delle agevolazioni previste per l'acquisto di veicoli rispondenti a determinati requisiti di cilindrata o potenza (previsti dall'art. 8 L. 449/97), i disabili, abilitati alla guida, possono fruire dell'aliquota IVA ridotta del 4% presentando la seguente documentazione: copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l'indicazione degli adattamenti alla guida, anche di serie, prescritti dalle commissioni mediche locali; atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione. Nonostante la novella, però, nella pratica commerciale alcuni operatori hanno continuato a chiedere documentazione aggiuntiva e a negare la nuova procedura semplificata ai titolari di foglio rosa, rispetto ai quali, le vecchie norme hanno sempre concesso il riconoscimento dell'aliquota ridotta a condizione che fosse seguito il rigido protocollo previsto al riguardo. A fronte di detti comportamenti difformi un'Associazione del settore ha chiesto alle Entrate di chiarire definitivamente il corretto comportamento da adottare e, il Fisco, ha sgombrarto il campo da ogni eventuale dubbio. In particolare, secondo il parere espresso: ai fini dell'applicazione della aliquota al 4%, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, non devono disporre della copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata dalla commissione pubblica deputata all'accertamento di tali condizioni che indichi la natura motoria della disabilità, qualora la patente contenga l'indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre. ai fini dell'applicazione del beneficio il soggetto interessato può produrre anche il “foglio rosa” che rechi l'indicazione degli adattamenti alla guida al veicolo, oltre all'atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione, fermo restando che, come per il passato, l'agevolazione decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Fonte: Ris. AE 7 luglio 2023 n. 40/E
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