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Una lavoratrice, dichiarata invalida ai sensi dell'art. 3, c. 1, Legge 104/92 con riduzione permanente della sua capacità lavorativa, veniva licenziata per superamento del periodo di comporto. La stessa impugnava giudizialmente il licenziamento, eccependo che era qualificabile alla stregua di discriminazione indiretta per la sua condizione di inabilità e contestando, in considerazione delle assenze casualmente correlate alla sua infermità, di aver superato il periodo di comporto. La decisione del Tribunale di Milano Il Tribunale di Milano investito della causa, innanzitutto, ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, prendendo le mosse dalla Direttiva 2000/78/CE, recante un “quadro generale per la parità del trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”, ai sensi della quale: l'adozione di misure per tenere conto dei bisogni dei disabili sul luogo di lavoro ha un ruolo fondamentale nel combattere la discriminazione basata sull' “handicap”; il divieto di discriminazione non deve pregiudicare il mantenimento o l'implementazione di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da persone aventi determinati handicap; il Consiglio nella sua raccomandazione 86/376/CEE del 24 luglio 1986 inerente l'o...

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La tutela applicabile al licenziamento intimato prima del superamento del periodo di comporto

Il licenziamento intimato durante il periodo di comporto è nullo e comporta la reintegra del lavoratore a prescindere dal numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro.

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