sabato 08/07/2023 • 06:00
Con la risoluzione del 7 luglio 2023 n. 41, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per i crediti d’imposta (acquistati dai cessionari) a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel secondo trimestre 2023.
redazione Memento
L'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, ha introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese nel secondo trimestre 2023 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. La disciplina di riferimento dei crediti d'imposta in parola prevede che gli stessi siano utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi. 7015 - credito d'imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023); 7016 - credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023); 7017 - credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023); 7018 - credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023). Tanto premesso, con la risoluzione del 7 luglio 2023 n. 41, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo per i crediti d’imposta (acquistati dai cessionari) a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel secondo trimestre 2023: 7751 - cessione credito - credito d'imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023); 7752 - cessione credito - credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023); 7753 - cessione credito - credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023); 7754 - cessione credito - credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023). In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l'anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”. In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l'Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l'ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l'importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Fonte: Ris. AE 7 luglio 2023 n. 41/E
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