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lunedì 10/07/2023 • 06:10

Fisco Modalità di calcolo

Trattamento integrativo: quali sono le regole per avere il bonus IRPEF

Il trattamento integrativo (o bonus IRPEF) è un beneficio economico che viene erogato al contribuente in presenza di determinate condizioni. Si analizzano le regole per avere diritto al bonus IRPEF, riportando alcuni esempi.

di Giuseppe Moschella - Dottore commercialista

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Prima delle modifiche, di cui alla Legge di Bilancio 2022, era riconosciuta (a condizione che il reddito complessivo non fosse superiore ad una soglia prestabilita), una somma a titolo di trattamento integrativo, determinata in rapporto al numero di giorni lavorativi, per i percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilati, la cui imposta lorda, calcolata su detti redditi, risultasse di ammontare superiore alla detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati.

Veniva in particolare riconosciuto un importo di 1.200 euro nel caso in cui l'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, risultasse superiore all'ammontare della detrazione spettante per le stesse tipologie di redditi, inoltre il reddito complessivo non doveva essere superiore a 28.000 euro.

“Nuovo” trattamento integrativo

Le modifiche entrate in vigore lo scorso anno, come primo effetto riducono da 28.000 euro a 15.000 euro la soglia di reddito complessivo sopra la quale il trattamento integrativo non spetta (prima ipotesi), lasciando inalterato l'impianto di determinazione e spettanza dello stesso.

Il bonus è inoltre riconosciuto anche con reddito complessivo superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro con la condizione che la somma di determinate detrazioni sia di ammontare superiore all'imposta lorda (seconda ipotesi).

Anche in questo secondo caso l'ammontare non supera i 1.200 euro, ed è determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle citate detrazioni e l'imposta lorda.

Per il calcolo del trattamento integrativo effettivamente spettante (con reddito complessivo tra 15.000 e 28.000) è necessario tener conto delle seguenti detrazioni per l'anno d'imposta 2022:

  • detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12 del TUIR);
  • detrazioni per lavoro dipendente e assimilati (articolo 13, comma 1, del TUIR);
  • detrazioni per interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2021 (articolo 15, comma 1, lettera a), del TUIR);
  • detrazioni per interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 per l'acquisto o la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (articolo 15, comma 1, lettera b), e comma 1-ter, del TUIR);
  • detrazioni per spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data (articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR);
  • detrazioni per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data;
  • tutte le detrazioni previste da altre disposizioni normative relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data.

Le suddette detrazioni si riferiscono a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 (anche in anni precedenti al 2021), ma la cui detrazione si protrae nell'anno di imposta 2022 e, eventualmente, negli anni successivi per effetto della rateazione prevista dalla normativa vigente al momento del sostenimento dell'onere.

L'imposta lorda da considerare per il rispetto della seconda condizione (trattamento integrativo per i redditi compresi fra i 15.000 euro e i 28.000 euro) va determinata secondo le regole ordinarie, e non sui soli redditi da lavoro dipendente e assimilati.

Alcuni esempi

Dato un lavoratore dipendente con reddito complessivo (nel 2022) pari a 14.000 euro, l'importo dell'imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente è pari a 3.220 euro, la detrazione da lavoro dipendente spettante è pari a 1.880 euro, e l'imposta netta sui predetti redditi è pari a 1.340 euro (viene rispettata la prima condizione richiesta dalla norma relativa alla capienza).

Il contribuente ha un reddito complessivo pari a 14.000 euro per l'anno 2022, e avendo lavorato per 365 giorni, ha diritto a una somma pari a 1.200 euro, a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito.

Se invece il contribuente nel 2022 possiede un reddito complessivo pari a 25.000 euro (18.000 euro per un contratto di lavoro dipendente, + redditi fondiari pari a 7.000 euro), e se lo stesso contribuente:

  • ha il coniuge a carico;
  • ha sostenuto spese per interessi passivi pari a 4.000 euro per un mutuo agrario contratto il 10 giugno 2021;
  • fruisce della seconda rata riferita a spese sostenute nell’anno 2021, per interventi di recupero del patrimonio edilizio ex articolo 16-bis del TUIR pari a 3.000 euro,

per la spettanza del bonus bisognerà, innanzitutto, verificare la “capienza” dell’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente rispetto alle detrazioni previste dall’articolo 13, comma 1, del TUIR, e successivamente occorre verificare che vi sia “incapienza” dell’imposta lorda determinata secondo le regole ordinarie, rispetto alle detrazioni prima indicate.

Occorre, innanzitutto, verificare la “capienza” dell'imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente rispetto alle detrazioni previste dall'articolo 13, comma 1, del TUIR.

Successivamente occorre verificare che vi sia “incapienza” dell'imposta lorda determinata secondo le regole ordinarie, rispetto alle detrazioni prima indicate.

Occorre, infine, verificare se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro e poi, calcolare l'importo del trattamento integrativo teorico spettante tenendo conto che il predetto trattamento va rapportato al periodo di lavoro nell'anno, e deve essere pari alla differenza tra la somma delle predette detrazioni d'imposta e l'imposta lorda. L'importo non può comunque, superare i 1.200 euro annui.

Adempimenti dei sostituti e dei sostituiti d'imposta

Il trattamento integrativo è riconosciuto dai sostituti d'imposta in via automatica. L'importo viene determinato in base:

  • al reddito previsionale relativo all'anno in corso;
  • alla “capienza” ed alla “incapienza”.

Anche il sostituto d'imposta è tenuto a verificare la “capienza” e la “incapienza” sulla base delle detrazioni a lui note, vale a dire quelle di cui agli articoli 12 e 13, commi 1 e 1.1, del TUIR, e ad effettuare un conguaglio di fine anno/cessazione. L'eventuale conguaglio definitivo va effettuato in sede di dichiarazione dei redditi presentata dal sostituito.

I sostituti d'imposta devono determinare la spettanza del trattamento integrativo e il relativo importo anche in base ai dati di cui entrano in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell'anno di riferimento.

Inoltre, il sostituto d'imposta non procede all'erogazione del trattamento integrativo nel caso in cui il lavoratore abbia espressamente formulato una richiesta in tal senso.

L'importo del trattamento integrativo riconosciuto è indicato nella Certificazione Unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CU).

Cosa succede se manca il sostituto d'imposta

I contribuenti aventi diritto al trattamento integrativo, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto d'imposta, possono richiedere il predetto beneficio nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

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