Nel modello Redditi SC 2023 sono previsti appositi campi per riflettere le variazioni fiscali sia con riguardo al precedente regime Patent Box (VPB) sia con riferimento al nuovo regime Patent Box (NPB), introdotto dall'art. 6 del DL DL 146/2021.
Nel quadro OP del modello Redditi, inoltre, è possibile esercitare l'opzione per aderire al nuovo Patent Box, ovverosia l'unico regime “opzionabile” a partire dal periodo d'imposta in corso al 22 ottobre 2021. Tuttavia, non è escluso che un'impresa si trovi ad applicare parallelamente i due regimi PB, in virtù della presenza di una precedente opzione PB quinquennale per il VPB ancora in essere con riferimento alla quale:
l'impresa non abbia deciso di esercitare la facoltà di “transitare” al nuovo regime con riferimento ai beni immateriali inclusi nella vecchia opzione (facoltà ammessa solo in alcuni casi);
il passaggio al nuovo regime sia precluso per legge (nel caso, ad esempio, di un accordo di ruling già sottoscritto con l'Agenzia delle entrate o in caso di determinazione del beneficio relativo al VPB in autoliquidazione).
In ogni caso, pur in presenza dei due regimi applicati parallelamente (perlomeno sino a quando l'opzione quinquennale relativa al VPB arriverà a scadenza), gli stessi non possono che riguardare differenti beni immateriali (IP), fermo restando che gli IP sorti a partire dall'esercizio in corso al 22 ottobre 2021 sono agevolabili solo col NPB, anche nel caso gli stessi siano complementari ad altri beni già opzionati in passato secondo il VPB.
Come esercitare l'opzione NPB nel modello Redditi
L'opzione NPB è esercitata compilando il rigo OP21 e decorre dal periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. In particolare, sarà necessario barrare la casella “1” (“Opzione”) per esercitare l'opzione quinquennale per il NPB, mentre, qualora si intenda esercitare l'ulteriore opzione per aderire al regime documentale che consente di godere dell'esimente sanzionatoria, sarà necessario barrare altresì la casella “2” (“Possesso documentazione”).
La casella 3 “Comunicazione” va barrata da quei soggetti che, pur avendo esercitato l'opzione per il VPB con riguardo a periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 22 ottobre 2021, intendono tuttavia transitare al NPB (tipicamente in presenza di un ruling per l'utilizzo diretto ancora “pendente”). In tal caso, quindi, i soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di accordo preventivo ovvero istanza di rinnovo dei termini dell'accordo, non ancora sottoscritto, e intendano comunicare la scelta di aderire al nuovo Patent Box, devono indicare nel campo 4 (“Identificativo ruling”) il numero di protocollo di registrazione in ingresso dell'istanza di ruling, comunicato al contribuente nella dichiarazione di ammissibilità dell'istanza.
Come chiarito dalla Circolare del 24 febbraio 2023, n. 5/E, per coloro che, in vigenza del precedente regime Patent box, effettuavano invece un utilizzo indiretto dei beni immateriali e autoliquidavano l'agevolazione (sia per scelta in caso di utilizzo con imprese associate sia come regime naturale in caso di utilizzo con parti terze), il mero esercizio dell'opzione nuovo PB ha come effetto la tacita revoca dell'opzione per il precedente regime Patent Box e l'ingresso nel nuovo regime.
L'esercizio dell'opzione NPB comporta la necessità di compilare appositi righi nel quadro RS per indicare il numero e la natura dei beni opzionati e i costi di R&S agevolabili ad essi afferenti che costituiscono la base della maggiorazione del 110%.
In particolare, in corrispondenza del campo 1 dei righi RS530, RS531 ed RS532 andrà indicato il numero dei beni immateriali oggetto di agevolazione (ossia quelli per cui si esercita l'opzione quinquennale ai fini del NPB) distinti rispettivamente in Software protetto da copyright, brevetti industriali e disegni e modelli.
Nei campi che vanno dal 2 al 5 di ciascuno dei tre righi sopra indicati andranno indicati gli importi dei costi sostenuti per ciascuna categoria di bene suddivisi per tipologia (personale, ammortamenti, altri costi interni e i costi extra-muros per le attività commissionate a terzi). Nel campo 6 andrà indicato il codice fiscale del fornitore a cui sono state eventualmente commissionate le attività extra-muros.
La nomenclatura utilizzata in corrispondenza dei campi 5 e 6 dei tre righi in parola (“Costi extra-muros”), nonché le ulteriori indicazioni incluse nelle istruzioni ministeriali, lascerebbero intendere che tali campi siano riservati alle attività commissionate a terzi soggetti esclusivamente nell'ambito dei progetti di R&S (e non anche, quindi, nel caso di innovazione tecnologica e design e ideazione estetica). Il riferimento ai costi extra-muros sembra tuttavia doversi interpretare come riferito, in generale, alle attività commissionate a terzi soggetti indipendenti, e pertanto, anche per questioni di coerenza espositiva tra le diverse tipologie di attività rilevanti, si ritiene che i campi 5 e 6 debbano ospitare in generale i dati delle attività commissionate a terzi non solo nell'ambito dei progetti che si qualificano come R&S.
Opzione per il meccanismo premiale
Il NPB prevede un regime speciale che consente di fruire della maggiorazione del 110% con riferimento alle spese sostenute in uno o più periodi d'imposta in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali agevolabili, a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110% non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello di ottenimento del titolo di privativa.
Nel caso si intenda usufruire di tale regime, sarà quindi necessario barrare la casella 7 del rigo RS530, RS531 e/o RS5032 a seconda della o delle tipologie di beni immateriali interessati.
Le variazioni in diminuzione nel quadro RF
La variazione in diminuzione che recepisce la maggiorazione del 110% dei costi eleggibili ai fini del NPB di competenza del periodo d'imposta 2022 va indicata al rigo RF55, codice 86. In tale campo va indicata la variazione complessiva spettante sui costi relativi a tutti gli IP agevolabili sia in applicazione del PB ordinario sia in applicazione del meccanismo premiale.
Anche qualora l'opzione quinquennale per il NPB sia già stata espressa nel modello Redditi relativo al periodo d'imposta precedente, a fronte della compilazione del rigo RF55, codice 86, andranno necessariamente compilati i righi RS530-RS532, riportando il numero e la tipologia di beni a cui la ripresa operata si riferisce e i costi sottostanti la maggiorazione del 110%. Nella medesima circostanza, ove si intenda godere dell'esimente sanzionatoria anche per il periodo d'imposta 2022, andrà nuovamente espressa tale facoltà barrando la casella “2” (“Possesso documentazione”) al rigo OP21.
È la stessa Agenzia delle entrate, nella Circolare del 24 febbraio 2023, n. 5/E a specificare, infatti, come il corredo documentale vada predisposto per ciascun periodo di imposta per il quale è stata esercitata l'opzione per godere dell'esimente sanzionatoria e produca i suoi effetti esclusivamente con riferimento a tale periodo.
In caso di applicazione anche del VPB, la variazione connessa alla quota di reddito detassato va indicata al rigo RF50 in linea con il modello dichiarativo relativo ai periodi d'imposta precedenti.
Come specificato nel Provvedimento n. 48243 del 15 febbraio 2022, si ricorda che, nel caso in cui l'opzione per il VPB prevedesse l'opzione per la determinazione del beneficio in autoliquidazione (ai sensi dell'art. 4 del DL 34/2019), non è richiesto, al fine di continuare a fruire dell'esimente sanzionatoria sino a scadenza naturale dell'opzione relativa al VPB, esercitare le successive opzioni annuali indicanti il possesso della documentazione.