In tema di enti filantropici, il Ministero del Lavoro è intervenuto circa l'obbligo di redazione e deposito del bilancio sociale presso il RUNTS, rispondendo ad un quesito.
La disposizione generale, dettata dall'art. 14 comma 1 del CTS utilizza un criterio di tipo dimensionale per distinguere gli enti tenuti all'adempimento: “Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro”; prosegue rinviando, quanto ai contenuti, alle “linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali... tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente”. Il medesimo CTS prevede all'art. 61 comma 1 che possano “essere accreditati come centri di servizio per il volontariato... gli enti ... il cui statuto preveda: ... l) l'obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale”; in questo caso la disposizione speciale, che prescinde dalle dimensioni dell'ente, costituisce in primis una condizione per l'accreditamento, mentre il vincolo di redazione del bilancio sociale ha carattere statutario e richiede di essere osservato indipendentemente dalle dimensioni dell'ente interessato.
Nel caso delle imprese sociali, il d.lgs. n.112/2017, cui l'art. 40 del CTS rinvia, costituisce un corpus di disposizioni speciali; in particolare, l'art. 9, comma 2, prevede l'obbligo di deposito e pubblicazione (e quindi di redazione e approvazione) di tale documento in capo a tutte le imprese sociali, indipendentemente dalle loro dimensioni: “L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”. Nell'ulteriore caso, invece, degli enti filantropici, il capo III del titolo V (artt. 37-39) contiene le varie disposizioni che rappresentano, per tali enti, la “disciplina particolare” di cui all'art. 3, comma 1 CTS.
In particolare, con riferimento all'art. 39 “Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche”, la “specialità” della norma non attiene alla previsione dell'obbligo di redazione a tutti gli EF, indipendentemente dalle loro dimensioni (come invece prevede nel caso delle imprese sociali, l'art. 9 comma 2 del d.lgs. 112/2017 poc'anzi ricordato) ma alla necessità di inserirvi (ove l'ente rientri, per dimensioni, nella previsione generale) uno specifico contenuto che tiene conto “della natura dell'attività esercitata”, di carattere erogativo a sostegno di categorie svantaggiate o attività di interesse generale. In coerenza con il ragionamento fin qui sviluppato, si osserva che le “Linee guida sulla redazione del bilancio sociale” adottate con il D.M. 4 luglio 2019, non individuano specificamente tra i “soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale” (par. 3) gli enti filantropici; ma declinano al par. 6 punto 5) gli specifici contenuti che devono caratterizzare il documento redatto da questi ultimi.
FONTE: Nota Min. Lav. 3 luglio 2023
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