A seguito della entrata in vigore dell'articolo 20 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, l'Agenzia delle Entrate ha approvato l'aggiornamento del modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie (in cui è parte la stessa Agenzia delle Entrate). Il modello di domanda e le istruzioni, così come modificati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Provv. AE 5 luglio 2023 n. 250755.
Entro il termine del 30 settembre 2023, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all'Agenzia delle Entrate una distinta domanda di definizione, esente dall'imposta di bollo, mediante trasmissione telematica. Il termine per il pagamento dell'importo netto dovuto o della prima rata scade il 30 settembre 2023. Nel caso in cui gli importi dovuti superino l'ammontare di mille euro è ammesso il pagamento rateale. Il pagamento rateale dell'importo da versare per la definizione può avvenire in un massimo di venti rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle prime tre, trimestrale ovvero in un numero massimo di cinquantaquattro rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle prime tre, mensile.
I termini per il pagamento delle prime tre rate, comuni ad entrambe le opzioni di rateizzazione, sono:
30 settembre 2023, prima rata;
31 ottobre 2023, seconda rata;
20 dicembre 2023, terza rata.
Qualora il contribuente opti per il sistema di rateizzazione trimestrale, il pagamento in un massimo di diciassette rate, successive alle prime tre, è effettuato entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno. Nel caso in cui il contribuente opti per il sistema di rateizzazione mensile, il pagamento in un massimo di cinquantuno rate, successive alle prime tre, scade l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese. Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data del versamento della prima rata.
FONTE: Provv. AE 5 luglio 2023 n. 250755