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mercoledì 05/07/2023 • 17:30

Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Beni sequestrati: quando l’amministratore giudiziario fattura la vendita

Con la risposta del 4 luglio 2023 n. 369, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in tema di vendita di beni sequestrati, relativamente al soggetto tenuto agli adempimenti fiscali.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03
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In seno ad un procedimento penale, l'istante è amministratore  giudiziario  di diversi  veicoli  sequestrati. Nel dettaglio, l'istante  evidenzia  che  di  norma  e  di  prassi,  in  caso  di  vendita  giudiziale, il  delegato  alla  vendita  richiede  all'intestatario  del  bene  (se  si  tratta  di  cessione soggetta ad IVA) l'emissione della fattura di vendita intestata direttamente al cessionario/aggiudicatario, così che quest'ultimo possa curarne le conseguenti fiscali detraendo ­ se del caso ­ l'IVA sul veicolo acquistato. Ma, nel caso in esame, le società intestatarie hanno dichiarato informalmente di non voler emettere le fatture di vendita dei veicoli e pertanto si rende necessaria la predisposizione della prassi che disciplini sia la fatturazione dei veicoli che il correlato versamento dell'IVA sulla cessione dei predetti veicoli, ciò anche per rifuggire responsabilità civili e fiscali e carichi sanzionatori per gli aggiudicatari e per gli istituti di vendita delegati.

L'istante intende chiedere  alle società intestatarie dei veicoli di emettere fattura di vendita dei veicoli, con il corrispettivo pari al prezzo di aggiudicazione oltre IVA, indicando come destinatari gli aggiudicatari.

A  fronte  dell'eventuale  mancata  emissione  delle  fatture  da  parte  delle  società intestatarie dei veicoli, l'istante ipotizza due soluzioni:

  • gli aggiudicatari dovranno emettere autofattura per  l'acquisto  dei  veicoli  versando  l'IVA sull'autofattura all'Erario. In particolare, il cessionario/aggiudicatario, nel caso di omessa fattura da parte del cedente/intestatario o di ricezione di una fattura irregolare, previo versamento dell'IVA con F24 ove richiesto, deve emettere un'autofattura con il ''Tipo Documento'' TD20 (autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c. 8 e 9­-bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c. 5 D.L. 331/93), indicando l'imponibile, la relativa imposta, ovvero gli importi per i quali non si applica l'imposta, e indicando come cedente l'intestatario del veicolo e come cessionario/aggiudicatario/acquirente se stesso;
  • gli istituti delegati alla vendita giudiziale precitati dovranno emettere le fatture dei veicoli in nome e per conto delle società intestatarie versando la relativa IVA a mezzo F24 sempre a nome delle società intestatarie.

Il ragionamento delle Entrate

Con la risposta del 4 luglio 2023 n. 369, l'Agenzia delle Entrate precisa che, in linea generale, la vendita di beni sottoposti a sequestro preventivo è operazione alla cui documentazione provvede l'amministratore giudiziario degli stessi, il quale cura anche il versamento della relativa imposta (IVA), se dovuta.

Le  modalità  di  documentazione  delle  vendite  operate  tramite  istituti  delegati o  professionisti in  seno  a  procedure  esecutive  e  variamente  ablative,  unitamente  agli ulteriori  adempimenti  che  ne  derivano,  nel  corso  del  tempo  sono  state  oggetto  di numerosi interventi da parte dell'Agenzia delle entrate e del Ministero delle Finanze.

In  particolare,  in ipotesi  di  vendite  giudiziarie  che  hanno  ad oggetto  beni  provenienti  da  un'impresa,  l'incaricato  della  vendita  (commissionario, cancelliere, ufficiale giudiziario, Istituto di vendite giudiziarie),  come  è  stato precisato per gli incaricati delle vendite fallimentari, ha l'obbligo di emettere la fattura con l'addebito della relativa IVA.

Copia della fattura, in uno all'importo del tributo riscosso, dovrà essere trasmessa all'impresa cedente (soggetto esecutato) la quale provvederà, entro 15 giorni dal ricevimento, alla registrazione del documento ed agli altri adempimenti prescritti dalle norme che disciplinano l'applicazione del tributo.

Si tratta, dunque, di una forma di vendita documentata in nome e per conto del soggetto  passivo  d'imposta  (colui  che  è  stato  sottoposto  alla  procedura),  ex  articolo 21,  comma  2, DPR 633/72, da parte di chi cura materialmente la cessione.

Costui rimette poi allo stesso soggetto passivo l'imposta riscossa affinché ne effettui il versamento, oppure vi provvede direttamente quando sussistono difficoltà ovvero si versi comunque in un momento patologico della circolazione del bene,  eventualità  nella  quale,  in  assenza  di una diversa indicazione del legislatore, la necessaria tutela degli interessi erariali deve prevalere.

Dovendo coniugare i vari principi espressi in argomento va dunque affermato che, fermo il generale obbligo di documentazione e versamento in capo all'amministratore giudiziario, qualora la cessione dei  beni  sia  delegata,  come  nel  caso  di  specie,  ad  un  istituto  di  vendite  giudiziarie, sarà questi a curarne gli incombenti di documentazione e versamento dell'IVA all'erario per conto del soggetto passivo d'imposta sottoposto alla procedura.

Solo in caso di inerzia dell'istituto, o dell'amministratore giudiziario, l'acquirente dei beni, ove a sua volta soggetto passivo d'imposta, dovrà procedere a  regolarizzare l'operazione in base all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 onde evitare la relativa sanzione, «pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250.

Va comunque evidenziato che tale procedura non può considerarsi ''ordinaria'' o  alternativa  a  quella  di  cui  agli  articoli  21  e  21­bis  del decreto IVA.

In questo senso, come accennato, essa rappresenta una forma di regolarizzazione possibile solo a fronte dell'omessa fatturazione da parte del cedente/prestatore. Secondo quanto  chiarito  in  altre  occasioni,  l'articolo  6,  comma  8,  del  d.lgs.  n.  471  del  1997 che prevede l'emissione dell'autofattura da parte del cessionario/committente, con conseguente versamento dell'imposta all'erario ­ è incardinata, infatti, nel sistema sanzionatorio ed ha natura eccezionale, presupponendo l'inadempienza del cedente/prestatore. Nulla  può  dire  la  scrivente  sulle  determinazioni  assunte  dal  GIP  tramite  le direttive  giudiziali  richiamate  dall'istante  che  rientrano  nella  competenza  di  altra Autorità.

Fonte: Risp. AE 4 luglio 2023 n. 369

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