venerdì 12/05/2023 • 06:00
L'Agenzia delle Dogane fornisce le istruzioni ai propri uffici in merito alla gestione dei mezzi confiscati per contrabbando (Circolare Dogane Prot. 249390/RU).
redazione Memento
Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. I mezzi di trasporto, compresi quelli iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall'Autorità Giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. L'Ufficio doganale che ha in custodia giudiziale il mezzo di trasporto deve svolgere alcune valutazioni che andranno poi sottoposte all'Autorità Giudiziaria, affinché questa assuma le proprie determinazioni. In materia di adempimenti, l'Ufficio preposto al ricevimento del verbale di sequestro e contestuale consegna del mezzo di trasporto sequestrato deve provvedere alla registrazione dello stesso sul registro A4 ed annotare sempre su tale registro l'iter successivo di trattazione della pratica. Le richieste di affidamento temporaneo vadano inoltrate a cura dell'Ufficio, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente, all'Autorità giudiziaria unitamente al proprio parere formulato sulla scorta della verifica svolta. Per motivi di legalità e trasparenza, le richieste di assegnazione temporanea devono essere tempestivamente protocollate in ingresso mediante l'applicativo in uso all'Agenzia, in modo che possa essere comprovato l'ordine cronologico secondo cui sono pervenute. Prima dell'inoltro della richiesta di affidamento, l'Ufficio è tenuto a verificare essenzialmente 3 elementi: - se il soggetto richiedente rientra tra quelli indicati al primo comma dell'articolo 301- bis; - se il soggetto richiedente abbia specificato la destinazione nella richiesta di affidamento e se tale destinazione rientri tra quelle previste; - nel caso di autovetture, se il mezzo di trasporto di cui si richiede l'affidamento corrisponda, in relazione all'utilizzo dichiarato dal richiedente, alle caratteristiche tecniche fissate dall'articolo 2 del citato decreto legge n. 98/2011 (cilindrata), ovvero non sia considerata auto di servizio ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 settembre 2014. Di tale verifica l'Ufficio dovrà darne atto nel parere da trasmettere unitamente alla richiesta di affidamento all'Autorità Giudiziaria. Resta inteso che la determinazione finale di accoglimento o diniego è di esclusiva competenza, per i mezzi di trasporto oggetto di sequestro penale, dell'Autorità Giudiziaria. FONTE: Circ. AD Dogane 11 maggio 2023 n. 249390
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