Con il DL 61/2023 è stata disposta la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti contributivi scadenti nel periodo tra il 1° maggio 2023 e il 31 agosto 2023 e sono stati individuati i comuni interessati dagli eventi alluvionali che nel mese di maggio 2023 hanno coinvolto parte delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana.
La sospensione si applica ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori individuati dal Decreto.
Per questi soggetti sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, ma non si procede, tuttavia, al rimborso di quanto eventualmente già versato.
L’INPGI, con Circ. 4 luglio 2023 n. 6, interviene pertanto fornendo le indicazioni per richiedere la sospensione da parte dei propri iscritti.
A chi si applica la sospensione e per quali contributi
I soggetti – persone fisiche o persone giuridiche – che possono beneficiare della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi nei confronti dell’INPGI sono i seguenti:
- i committenti con personale parasubordinato iscritto INPGI;
- i giornalisti free lance iscritti INPGI (partita IVA, ritenuta acconto, cessione del diritto d’autore).
Per i committenti, ricade nel periodo di sospensione il pagamento della contribuzione riferita ai periodi di paga da maggio a luglio 2023, la cui scadenza di pagamento è fissata al giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.
Per i giornalisti free lance (liberi professionisti, lavoro occasionale con ritenuta d’acconto e/o cessione del diritto d’autore), la sospensione (salvo eventuali proroghe del periodo di sospensione) riguarderà:
- il versamento del contributo minimo per l’anno 2023, la cui scadenza di pagamento è prevista per il giorno 31 luglio 2023;
- la presentazione della comunicazione reddituale per l’anno 2022, fissata al 30 settembre 2023;
- il versamento del contributo a saldo 2022, la cui scadenza è fissata al 31 ottobre 2023.
DA RICORDARE:
Per quelle aziende che hanno una o più sedi operative nei territori interessati dagli eventi alluvionali, ma la sede legale in altri luoghi, la sospensione dei versamenti contributivi può riguardare solo ed esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive situate nei territori individuati dal Decreto.
Il committente è responsabile anche del versamento della quota a carico del collaboratore e, pertanto, il soggetto che usufruisca della sospensione contributiva dovrà sospendere l’intero versamento contributivo (quota a carico committente e quota a carico del giornalista).
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Come comunicare la sospensione
Per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, i soggetti interessati dovranno effettuare una apposita comunicazione all’INPGI (Allegato 2 all’interno della Circolare).
In caso di eventuali sospensioni indebite si procederà al recupero delle contribuzioni non versate con l’applicazione di sanzioni.
Attenzione al termine per il versamento
I versamenti oggetto di sospensione sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.
Entro la stessa data dovranno essere presentate le denunce contributive DASM eventualmente non prodotte dai Committenti per effetto della sospensione e la comunica reddituale da parte dei liberi professionisti e lavoratori autonomi.
Fonte: Circ. INPGI 4 luglio 2023 n. 6