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mercoledì 05/07/2023 • 06:00

Fisco DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Lavoro in Svizzera e trasferimento infrannuale, come vanno tassati i redditi?

In sede di risposta a interpello, il Fisco ha chiarito come vanno applicate le norme pattizie contenute nella Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e la Svizzera in caso di trasferimento di residenza in corso d'anno.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 4 min.
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Nel caso di specie, l'istante:

  • ha prestato lavoro subordinato in Italia alle dipendenze di una società italiana dal 1° gennaio dell'anno x al 31 maggio dell'anno x (data di cessazione del rapporto di lavoro);
  • si è trasferita definitivamente in Svizzera in data 31 maggio dell'anno x;
  • ­ha iniziato un nuovo impiego con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di una società svizzera a partire dal 1° giugno dell'anno x;
  • ha annunciato il suo arrivo presso il comune elvetico in data 1° giugno dell'anno x, ivi fissando la sua residenza primaria, nonché la propria abitazione permanente e sede dei suoi interessi privati (ivi concludendo un contratto di locazione e un contratto di lavoro);
  • si è iscritta all'AIRE nel mese di marzo dell'anno x+1.

Ai sensi delle rispettive normative nazionali, per l'anno x l'istante risulterebbe residente sia in Italia sia in Svizzera (dal 1° giugno 31 dicembre dell'anno x) e, dunque, in applicazione del principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno, alla fattispecie vanno applicate le disposizioni contenute nella Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra la Svizzera e l'Italia. Dette regole fanno prevalere il criterio dell'abitazione permanente cui seguono, in ordine gerarchico, il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e la nazionalità del Contribuente.

La Convenzione contiene, inoltre, una disposizione che prevede esplicitamente la soluzione al problema della doppia residenza mediante il frazionamento del periodo d'imposta, in caso di trasferimento da uno Stato all'altro nel corso del medesimo periodo d'imposta. In particolare, l'articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione stabilisce che la persona fisica che trasferisce definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all'altro Stato ''cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L'assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell'altro Stato a decorrere dalla stessa data”.

Applicando la regola al caso di specie le Entrate hanno convenuto che:

  • il reddito conseguito fino al 31 maggio dell'anno x (giorno del trasferimento definitivo, secondo quanto dichiarato dalla stessa Istante), è assoggettato a tassazione esclusiva in Italia;

  • i redditi ritratti dall'attività di lavoro dipendente svolta in Svizzera nel periodo 1° giugno (giorno successivo a quello del trasferimento del domicilio dall'Italia alla Svizzera) 31 dicembre dell'anno x dovranno essere assoggettati ad imposizione esclusiva in Svizzera e non sconteranno alcuna tassazione nel nostro Paese né dovranno essere inseriti nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta x;
  • i redditi da lavoro dipendente generati in Svizzera nel periodo d'imposta x+1 sono assoggettati ad imposizione esclusiva nella Confederazione Elvetica e, quindi, non sono sottoposti a tassazione in Italia in quanto percepiti da un residente nel suddetto Stato estero, a fronte di un'attività lavorativa svolta nello stesso Paese;
  • nell'anno x+2 la contribuente non sarà tenuta a presentare nel nostro Paese la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta x+1 a meno che, nel corso di tale annualità, la Contribuente non abbia prodotto in Italia redditi individuati dall'articolo 23 del TUIR.

Fonte: Risp. AE 4 luglio 2023 n. 370

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