mercoledì 05/07/2023 • 06:00
Il Fisco ha fornito nuovi chiarimenti occupandosi del caso di una società che riceve una remunerazione per l'energia elettrica autoprodotta e reimmessa nel ciclo produttivo primario di produzione (Risp. AE 4 luglio 2023 n. 367).
redazione Memento
In sede di riposta a interpello, l'Agenzia delle Entrate è ritornata ad occuparsi del credito cd. ''energivore'' e, in particolare, del presupposto oggettivo per l'accesso al bonus nel caso di produzione di energia elettrica per successivo autoconsumo. Nel caso di specie, la società istante svolge per conto di un'altra impresa (Beta) le funzioni di lavorazione industriale per la produzione del carbon black presso gli impianti di sua proprietà. In particolare, la società: autoproduce energia elettrica; per tale produzione impiega un combustibile (il tail gas) il cui costo le viene addebitato mediante fattura da parte di Beta e che viene determinato all'esito di calcoli basati su parametri oggettivamente quantificabili e oggetto, di volta in volta, delle relative misurazioni; l'energia autoprodotta è immessa nel processo produttivo primario (diretto alla produzione di carbon black) ed autoconsumata dalla stessa. Con riguardo al credito per l'autoconsumo, e, in particolare, all'ipotesi di autoconsumo di energia elettrica, la disciplina agevolativa (art. 6, c.1, DL 115/2022), fa riferimento ''alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica'' ai fini della verifica dell'incremento del 30% delle spese sostenute nel trimestre di riferimento. Pertanto, nel caso di specie, come evidenziato dalle Entrate, dovrà aversi riguardo alla variazione del prezzo unitario del tail gas acquistato ed utilizzato dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica. In ogni caso, ai fini della quantificazione del credito spettante, l'istante dovrà fare riferimento al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, senza un riferimento diretto alla spesa sostenuta per l'acquisto del combustibile. La determinazione del ''prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica'' deve, infatti, avvenire facendo riferimento al prezzo del combustibile effettivamente sostenuto in relazione ai consumi del trimestre considerato per la produzione di energia elettrica autoconsumata e quindi, nella fattispecie, al prezzo del tail gas acquistato per essere immesso nel processo produttivo termoelettrico e successivamente autoconsumato nel processo produttivo primario, come risultante dalla relativa documentazione certificativa (fatture di acquisto del combustibile e misurazioni registrate dai relativi contatori o delle risultanze della contabilità industriale). Ma ciò che connota la fattispecie è la circostanza per cui l'istante, oltre a essere tenuta al pagamento del corrispettivo per il tail gas impiegato nel processo di autoproduzione dell'energia elettrica, ha diritto ad un compenso corrisposto da Beta per l'energia elettrica autoprodotta e reimmessa nel ciclo produttivo primario di produzione del carbon black. Tale remunerazione, però, incide unicamente sul corrispettivo per l'attività di produzione del carbon black, dunque, quale maggiorazione del corrispettivo spettante per l'attività produttiva svolta come terzista e nessuna altra remunerazione è dovuta all'istante per l'energia elettrica autoprodotta. Per tale ragione, per le Entrate, benché la determinazione del corrispettivo dovuto da Beta per l'attività produttiva primaria svolta da Alfa sia condizionata dalla energia elettrica autoprodotta ed autoconsumata da quest'ultima, tale meccanismo non può essere assimilato ad un vero e proprio ribaltamento del costo dell'energia con effetti in termini di riduzione della spesa sostenuta dall'istante per l'acquisto del tail gas. Di conseguenza, per il Fisco, alla società istante spetta il credito d'imposta per la porzione di energia elettrica autoprodotta e autoconsumata nel ciclo di produzione del carbon black. Le stesse conclusioni valgono anche per i crediti d'imposta riguardanti le spese relative all'acquisto del combustibile impiegato per la produzione di energia elettrica destinata all'autoconsumo relative ai periodi successivi al terzo trimestre 2022. Fonte: Risp. AE 4 luglio 2023 n. 367
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