mercoledì 05/07/2023 • 06:00
Pubblicata in GU la Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori n. 155 de 22 giugno 1981, del relativo Protocollo del 20 giugno 2002 e della Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro n. 187 del 15 giugno 2006. L’obiettivo è la promozione della cultura della sicurezza in Italia.
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Dopo oltre 40 anni dalla loro promulgazione finalmente il Parlamento ha ratificato la Convenzione internazionale sulla salute e la sicurezza dei lavoratori.
La legge 84/2023 ratifica sia la Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, ed il relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002, nonché, l’ulteriore Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta sempre a Ginevra il 15 giugno 2006.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale l’Italia aderisce, anche se con notevole ritardo, agli atti promulgati dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (IOL), risalenti al 1981 e successivamente aggiornati con protocolli attuativi, fino all'accordo quadro del 2006 volto a promuovere la cultura della sicurezza.
A quali soggetti si rivolgono le due convenzioni
Come specificato all’art. 1 della Convenzione 155, le Convenzioni si applicano a tutte le branche di attività economiche, compresa la funzione pubblica, salvo specifiche attività economiche come la navigazione marittima o la pesca, qualora l’applicazione della Convenzione susciti problemi speciali di natura sostanziale, ma tali motivazioni vanno elencate in maniera specifica.
Il fine delle presenti Convenzioni è quello di prevenire gli infortuni e i danni alla salute che risultano dal lavoro - legati al lavoro o che sopraggiungono nel corso del lavoro - riducendo al minimo le cause di rischio. Un obiettivo conseguibile attraverso l’attività di formazione e di protezione.
Il Protocollo del 2002 offre indicazioni agli Stati aderenti alla prima Convenzione del 1981 su come rafforzare le procedure di registrazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con lo scopo di identificarne le cause e di elaborare misure preventive.
La Convenzione sulla salute e sicurezza dei lavoratori n. 155
La parte II:
La Convenzione n. 115 nella parte II elenca i Principi di Politica Nazionale prevedendo che ogni Membro dovrà definire, mettere in applicazione e riesaminare periodicamente una politica nazionale coerente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e di ambiente di lavoro.
Scopo di questa politica è la prevenzione degli infortuni sul lavoro e dei relativi danni alla salute che ne derivano.
Per ottenere i risultati richiesti si dovrà tener conto della progettazione, l’utilizzo e la manutenzione dei componenti materiali del lavoro (luogo di lavoro, macchinari, etc.), nonché, i legami fra i componenti materiali del lavoro e le persone che eseguono il lavoro; la formazione, la comunicazione e la cooperazione a livello di gruppo di lavoro, la protezione dei lavoratori.
Dovranno essere precisate le rispettive responsabilità in materia di salute e sicurezza di tutti i soggetti sia pubblici che, privati che hanno un ruolo nell’ambito della prevenzione degli infortuni.
La III parte:
La III parte si occupa della legislazione nazionale il cui compito sarà quello di adottare le misure necessarie per dare attuazione a quanto stabilito nella Convenzione attraverso l’emanazione in ambito nazionale di leggi, regolamenti ed ogni altro metodo conforme, finalizzato a tutelare la salute dei lavoratori attraverso ispezioni e sistemi di controllo che prevedono sanzioni appropriate in caso di infrazioni.
Andranno adottate misure per fornire assistenza sia ai datori di lavoro che, ai lavoratori per aiutarli a conformarsi ai loro obblighi legali.
Dovranno essere adottate misure in conformità alla legislazione nazionale affinché, coloro che progettano, fabbricano, importano e mettono in circolazione o, cedono a qualsiasi titolo macchinari, materiali e sostanze ad uso professionale assicurino che gli stessi non presentino pericoli per la salute di coloro che li dovranno adoperare; forniscano tutte le informazioni relative all’installazione ed al loro utilizzo corretto.
Un lavoratore che abbia interrotto la propria attività lavorativa per aver percepito un imminente pericolo per la propria vita o salute dovrà essere protetto e non potrà subire ritorsioni dal datore di lavoro.
Di contro, andranno incoraggiate misure finalizzate all’inclusione delle questioni riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e la formazione a tutti i livelli, anche attraverso la consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei lavoratori.
La IV parte:
Nella IV parte sono elencati gli obblighi a carico dei datori di lavoro finalizzati ad assicurare che i luoghi di lavoro, i macchinari ed i materiali non presentino rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Dovranno fornire ai lavoratori i necessari presidi di protezione per prevenire gli infortuni.
Un principio cardine è stabilito all’art. 17 e riguarda il caso in cui più aziende operino contemporaneamente sullo stesso luogo di lavoro, ebbene, in questo caso le predette imprese dovranno collaborare per applicare le disposizioni della presente Convenzione.
Le imprese dovranno dotarsi di mezzi ed attrezzature finalizzate a fronteggiare situazioni di emergenza ed infortuni con mezzi idonei ad adeguati.
La convenzione punta molto sulla cooperazione fra datori di lavoro, lavoratori e/o loro rappresentati nell’impresa al fine di attuare un valido ed efficace sistema per prevenire gli infortuni sui luoghi di lavoro.
La Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro 2006
II Gli obiettivi:
La Convenzione n. 187 impegna i firmatari a promuovere il miglioramento continuo della sicurezza e della salute sul lavoro in un’ottica di prevenzione degli infortuni e delle morti sui luoghi di lavoro, attraverso l’elaborazione di una politica nazionale in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.
III La Politica Nazionale:
l’art. 3 stabilisce che ogni membro, oltre a promuovere un ambiente di lavoro sicuro e salubre, deve far progredire anche il diritto dei lavoratori ad un ambiente di lavoro sano e salubre.
IV Il Sistema Nazionale:
all’art. 4 è previsto che ogni firmatario della convenzione mantenga, sviluppi progressivamente e riesamini periodicamente un sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro, sempre in coordinamento con le rappresentanze sindacali dei lavoratori e le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro.
In particolare, il predetto sistema nazionale, deve includere la legislazione, i contratti collettivi ed ogni altro strumento rilevante in materia di sicurezza, attraverso il coinvolgimento di una o più autorità e/o organismi responsabili della salute e sicurezza.
Incentivare misure volte alla cooperazione a livello di impresa fra la direzione, i lavoratori ed i loro rappresentanti.
Inoltre, il Sistema Nazionale deve includere uno o più organi consultivi, servizi di informazione e consultivi in materia di sicurezza, offerte formative, servizi sanitari e di ricerca in ambito di sicurezza sui luoghi di lavoro, un meccanismo di raccolta ed analisi dei dati sugli infortuni in coordinazione con gli enti preposti alla sicurezza sociale e delle malattie professionali, un meccanismo di continuo miglioramento delle condizioni di lavoro finalizzato alla prevenzione degli infortuni.
V Programma Nazionale:
Da ultimo ogni membro dovrà, elaborare, attuare, controllare, valutare, e riesaminare periodicamente un programma nazionale di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro.
Il programma dovrà promuovere lo sviluppo di una cultura nazionale della prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, contribuire alla protezione dei lavoratori cercando di eliminare o ridurre al minimo i pericoli ed i rischi connaturati allo svolgimento delle mansioni assegnate al singolo lavoratore.
Elaborare e riesaminare il programma in base ad una analisi della situazione nazionale, prevedere obiettivi, scopi ed indicatori di progresso.
Integrarsi con altri programmi e piani nazionali finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo di ottenere un ambiente di lavoro sicuro e salubre e ricevere la più ampia diffusione ed il sostegno delle autorità nazionali.
Fonte: Legge 8 giugno 2023 n. 84 (GU 3 luglio 2023 n. 153)
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Stefano Farina
- Geometra, esperto in salute e sicurezza sul lavoroRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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