L'Agenzia delle Entrate, con la risposta del 4 luglio 2023 n. 366, ricorda il presupposto oggettivo per poter rientrare nell'ambito di applicazione del regime di detassazione dei contributi Covid-19.
Nel dettaglio, la società istante, nel corso degli anni d'imposta 2021 e 2022, ha fruito delle seguenti misure di aiuto per il sostegno alla liquidità delle imprese e per il sostegno del lavoro, finalizzate al contrasto degli effetti negativi della pandemia Covid-19:
- accesso ad un finanziamento bancario con garanzia dello Stato a titolo oneroso rilasciata da SACE S.p.A. con finalità di liquidità, ai sensi dell'art. 1 DL 23/2020;
- fruizione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) prevista dall'art. 22 DL 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia).
Sulla base della normativa di riferimento, pertanto, la società istante ha conseguito un aiuto relativo alla fruizione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga con causale Covid-19 nazionale, diverso rispetto all'aiuto percepito dal lavoratore dipendente.
Dal punto di vista contabile, la società istante fa presente di aver rilevato a conto economico entrambi gli aiuti fruiti sotto forma di minor costo, senza indicare tra i ricavi un corrispondente contributo in conto esercizio. In alternativa come precisato nell'interpello avrebbe potuto rilevare in contabilità l'intero importo del costo sostenuto, al lordo dell'aiuto, a fronte di un contributo, in conto esercizio da indicare tra i ricavi.
Ciò premesso, la società chiede, all'Agenzia delle Entrate di sapere se i contributi fruiti per effetto dell'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Covid-19 e al finanziamento bancario assistito da garanzia dello Stato rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione del regime di detassazione generale, ai fini delle imposte sul reddito (IRPEF/IRES) e dell'IRAP, prevista per tutti i contributi concessi a seguito dell'emergenza Covid-19 dall'articolo 10-bis DL 137/2020.
Con la risposta del 4 luglio 2023 n. 366, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che nessuna delle due misure agevolative in oggetto, ancorché finalizzate al sostegno del lavoro e al sostegno alla liquidità delle imprese (per contrastare gli effetti negativi della pandemia Covid-19), rientra nell'ambito di applicazione del regime di detassazione dei contributi Covid-19, disciplinato dall'articolo 10-bis DL 137/2020, in assenza del presupposto oggettivo, vale a dire l'erogazione di un contributo a riduzione del costo sostenuto dalla società.
Fonte: Risp. AE 4 luglio 2023 n. 366