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Alcuni dipendenti (cittadini sloveni ed ungheresi) di un hotel austriaco sono risultati postivi al test per il COVID-19 e di ciò veniva informata l'autorità sanitaria austriaca che a sua volta, invece di disporre autonomamente misure di confinamento, ha informato le autorità competenti degli stati membri (Slovenia ed Ungheria) le quali hanno ordinato a detti dipendenti l'osservanza di periodi di confinamento presso le loro rispettive abitazioni. L'hotel datore di lavoro, in osservanza della legislazione austriaca (emergenziale e non) vigente in materia, per tali periodi ha continuato regolarmente a corrispondere la retribuzione ai lavoratori ed ha poi chiesto all'autorità amministrativa, in surroga ai lavoratori, l'indennizzo per il mancato guadagno. L'autorità amministrativa ha respinto la richiesta e la società proponeva ricorso innanzi al Tribunale amministrativo austriaco. Tale autorità ha respinto il ricorso motivando che il confinamento imposto ai lavoratori derivava da decisioni o attestazioni di autorità straniere e che solo una decisione fondata su un provvedimento amministrativo in applicazione della normativa interna austriaca faceva sorgere il diritto ad un indennizzo. La società a quel punto adiva la Corte amministrativa austriaca che sospendeva il giudizio rilevando due questioni da sottoporre al vaglio della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Le questioni che l'autorità giudiziaria austriaca ha...

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