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mercoledì 05/07/2023 • 06:00

Speciali Decreto Lavoro

ETS e imprese sociali: abrogato il salary cap per i lavoratori

La conversione in legge del Decreto Lavoro ha portato novità per ETS e imprese sociali, con l'aumento del differenziale retributivo tra lavoratori che possono essere assunti per svolgere attività di interesse generale. È stato inoltre confermato il ruolo dei servizi di inserimento lavorativo per beneficiari di assegno di inclusione.

di Sara Agostini - Esperta in società cooperative ed Enti del Terzo Settore

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La conversione in Legge 85/2023 del Decreto Lavoro (DL 48/2023) ha confermato l'istituzione dell'assegno di inclusione, quale misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale di fasce deboli e al correlativo ruolo degli Enti del Terzo Settore (ETS) per coadiuvare i percorsi personalizzati di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politiche attive. Il Decreto è altresì intervenuto in merito al tetto salariale previsto per i lavoratori di ETS e imprese sociali che impediva di fatto l'attrazione nel mondo no profit delle professionalità di rango più elevato.

Differenze retributive nell'ambito di ETS e imprese sociali

Le norme in materia di lavoro previste per gli ETS nell'ambito del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) e per le imprese sociali (D.lgs. n. 112/2017) stabiliscono che i lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D.Lgs. 81/2015.

In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda, salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività concernenti interventi e prestazioni sanitarie, formazione universitaria e post-universitaria e ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Il correttivo al Decreto Lavoro ha ampliato la possibilità per gli ETS e le imprese sociali di determinare differenze retributive tra i lavoratori dipendenti ovvero stabilendo che, in presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento di tutte le attività di interesse generale, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a dodici.

In correlazione a ciò, non è più considerata una distribuzione indiretta di utili la corresponsione da parte di ETS e imprese sociali a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D.Lgs. 81/2015, purchè vi siano comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale.

Si rammenta che il Ministero del Lavoro, con la nota n. 2088 del 27 febbraio 2020, aveva chiarito che il superamento del tetto è legittimo quando:

  1. le professionalità da contrattualizzare sono necessariamente funzionali all'esercizio di tali attività:
  2. la funzionalità è integrata da prestazioni connotate dall'elevato profilo di professionalità necessarie, in relazione alla particolare complessità del modello organizzativo dell'ente, ai fini dell'efficace coordinamento delle attività medesime, e senza le quali, pertanto, si genererebbe un pregiudizio alle attività di interesse generale sopra richiamate;
  3. la necessità di assumere personale di elevata professionalità deve essere evidenziata da adeguata documentazione ovvero:
  • curriculum del lavoratore
  • deliberazione assunta dal competente organo sociale, che deve spiegare in modo la motivazione alla base della costituzione del rapporto di lavoro.

2. Ruolo degli ETS e delle imprese sociali

Il Decreto Lavoro ha previsto una nuova misura di sostegno dedicata a quei nuclei familiari con un valore ISEE in corso di validità pari o inferiore a 9.360 euro, in cui sono presenti persone con disabilità o con età superiore ai 60 anni o minori, in sostituzione del Reddito di Cittadinanza.

I nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. Nell'ambito del percorso personalizzato può essere previsto l'impegno alla partecipazione a:

  1. progetti utili alla collettività, a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da realizzare presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Si specifica che lo svolgimento di tali progetti è a titolo gratuito e non può essere assimilato ad un rapporto di pubblico impiego con le pubbliche amministrazioni;
  2. attività di volontariato presso enti del Terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel comune di residenza in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. Tale attività deve essere definita nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale d'intesa con il comune.

Le modalità e i termini di attuazione delle previsioni saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. È previsto un intervento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, nonché dei Fondi europei per finalità compatibili per il pagamento degli oneri per le assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti e per gli altri oneri aggiuntivi sostenuti dagli enti del Terzo settore per la partecipazione dei beneficiari alle attività di volontariato.

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