La disciplina IVA contenuta nel DPR 633/1972 è stata oggetto di varie modifiche, apportate dall'art. 5, commi da 15-bis a 15-quater DL 146/2021, volte a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa una serie di operazioni che prima risultavano escluse ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini IVA. Quindi le modifiche si sono orientate su due fronti:
ricomprensione di operazioni escluse tra quelle effettuate nell'esercizio dell'impresa;
ampliamento del novero delle operazioni esenti, sempre con riferimento a tutte le operazioni svolte dagli enti associativi.
L'entrata in vigore di tali novità, oggetto di vari rinvii, è slittata al 1° luglio 2024 in seguito a quanto previsto dal Decreto Omnibus, approvato dal Senato e in corso di conversione.
Quali novità IVA per le associazioni
L'art. 5, comma 15-quater, DL 146/2021 ha apportato una serie di modifiche al DPR 633/1972, intervenendo sulle seguenti norme:
art. 4 “esercizio di imprese”;
art. 10 “esenzioni IVA”.
Art. 4 DPR 633/1972: quali sono le modifiche?
Relativamente all'art. 4 DPR 633/1972 le modifiche sono:
ricomprensione tra le cessioni effettuate nell'esercizio di imprese delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi nell'esercizio di attività commerciali o agricole ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto anche quelle prestazioni (escluse dal testo vigente dell'articolo 4, comma 4, del DPR n. 633 del 1972) effettuate in conformità̀ alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività̀ e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, agli effetti delle disposizioni sull'esercizio di imprese di cui all'articolo 4 del DPR n. 633 del 1972, anche le cessioni di pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali. Ai sensi del testo vigente dell'articolo 4, comma 5, del DPR n. 633 del 1972, tali cessioni di pubblicazioni e beni e servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche non sono considerate attività̀ commerciali;
per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge n. 287 del 1991 (si tratta di mense aziendali e spacci annessi ai circoli cooperativi ed enti a carattere nazionale le cui finalità̀ assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno), le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, considerando commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti dei soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Inoltre, si intende far considerare fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto venire meno di associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria, anche in assenza dei due requisiti (riguardanti la disciplina del rapporto associativo e delle modalità̀ di associazione, nonché le caratteristiche degli organi amministrativi e societari) richiesti dalla legislazione vigente (articolo 4, comma 7, lettere c) ed e), del DPR n. 633 del 1972).
Art. 10 DPR 633/1972: quali sono le modifiche?
L'esenzione dall'IVA prevista dall'art. 10 DPR 633/1972 si applicherà inoltre ad altre operazioni, a condizione che non venga provata alcuna distorsione della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette ad IVA. Relativamente all'art. 10 DPR 633/1972 le modifiche sono:
le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1 del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;
la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge n. 287 del 1991 (si tratta di mense aziendali e spacci annessi ai circoli cooperativi ed enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno), le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreché tale attività̀ di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività.
Posticipata l'entrata in vigore al 1° luglio 2024
Le modifiche apportate al Decreto IVA dal DL 146/2021 dovevano originariamente entrare in vigore il 18 dicembre 2021, ma, in seguito all'intervento della Legge di bilancio 2022, sono state posticipate al 1° gennaio 2024.
Infine, l'art. 4, comma 2-bis del DL 51/2023 ha posticipato dal 1° gennaio al 1° luglio 2024 l'entrata in vigore di tali modifiche, differendo a dopo la metà del 2024 la piena e completa operatività di tali modifiche normative.