venerdì 30/06/2023 • 06:05
Il DL 51/2023 ha disposto, per i soggetti ISA, la proroga dei versamenti sui redditi, IVA e IRAP, dal 30 giugno al 20 luglio 2023 senza applicazione dello 0,40%. Dal 21 al 31 luglio 2023, la maggiorazione è, invece, progressiva. Il decreto ha, inoltre, previsto la proroga del versamento dell’imposta sostitutiva sulle cripto-attività.
Il decreto Omnibus (DL 51/2023), approvato definitivamente dal Senato, oltre alle disposizioni in materia di amministrazione degli enti pubblici, contiene norme riguardanti la proroga di alcuni termini fiscali, relativi: ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP per i soggetti ISA, nonché per i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli indici stessi, compresi coloro che permangono in via residuale nel regime fiscale di vantaggio per giovani imprenditori, disoccupati o lavoratori in mobilità (DL 98/2011) o applicano il regime forfettario (art. 1, c. 54-87, L. 190/2014) ed i soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese, ai sensi degli artt. 5,115 e 116 del TUIR; all'imposta sostitutiva sul valore d'acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023, di cui all'art. 1, c. 126-147, L. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023). Versamenti soggetti ISA Come anticipato, il DL 51/2023 è intervenuto sui versamenti dovuti dai soggetti ISA e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, IVA e IRAP. Tali versamenti dovrebbero essere effettuati entro il 30 giugno 2023 senza maggiorazione, ma, per effetto della proroga già annunciata dal Comunicato MEF 98 del 14 giugno 2023 e normativamente disposta dal “decreto Omnibus”, la suindicata scadenza viene differita al 20 luglio 2023, ovvero al 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo d'interesse corrispettivo. Tuttavia, quanto già versato non potrà essere rimborsato. In particolare, la maggiorazione da applicare è calcolata suddividendo lo 0,40% per i giorni di differimento, secondo la seguente progressione: 0,036%, per i versamenti effettuati entro il 21 luglio 2023; 0,145%, per quelli effettuati entro il 24 luglio; 0,182%, per quelli effettuati entro il 25 luglio; 0,218%, per quelli effettuati entro il 26 luglio; 0,255%, per quelli effettuati entro il 27 luglio; 0,291%, per quelli effettuati entro il 28 luglio; 0,400%, per quelli effettuati entro il 31 luglio. Sul punto si evidenzia che, il versamento con maggiorazione dal 21 al 31 luglio, costituisce un'espressa deroga a quanto previsto dall'art. 17, c. 2, del DPR 435/2001 che, invece, consente ai contribuenti di effettuare i versamenti dovuti entro il trentesimo giorno dal termine di scadenza ordinariamente previsto (in linea generale il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione), applicando lo 0,40% alle somme da pagare. Pertanto, se fosse stata applicata la previsione del suindicato c. 2, i soggetti interessati avrebbero potuto versare le somme dovute ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA senza maggiorazione solo fino al 30 giugno 2023 e, per i versamenti successivi e fino al 31 luglio, sarebbe stato necessario maggiorare le somme dovute dello 0,40%. La deroga prevista dal DL 51/2023, concede più tempo ai contribuenti per versare le imposte senza maggiorazione (20 luglio) e, al contempo, stabilisce il calcolo della maggiorazione a giorni per i versamenti eseguiti dal 21 al 31 luglio 2023. La proroga dei versamenti riguarda: i soggetti che esercitano attività economiche per cui sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze; i soggetti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi coloro che permangono in via residuale nel regime fiscale di vantaggio per giovani imprenditori, disoccupati o lavoratori in mobilità, di cui al DL 98/2011, ovvero i contribuenti in regime forfettario, ai sensi dell'art. 1, c. 54-87, della Legge 190/2014; i soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese previste agli art. 5, 115 e 116 del TUIR, ossia a società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, a società tassate per trasparenza, nonché a società a ristretta base proprietaria tassate per trasparenza e soggette agli ISA. Da ultimo, di precisa che, rientra nella proroga anche il versamento del diritto camerale, in quanto, lo stesso, segue il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, così come stabilito dall'art. 8, c. 2, del DM 359/2001. Termini di versamento Versamento Scadenza originaria Nuova scadenza Imposta sostitutiva cripto-attività 30 giugno 2023 30 settembre 2023 Versamenti imposte sui redditi, IRAP e IVA – senza maggiorazione dello 0,40% 30 giugno 2023 20 luglio 2023 Versamenti imposte sui redditi, IRAP e IVA con 0,40% 31 luglio 2023 maggiorazione fissa dello 0,40 31 luglio 2023 maggiorazione progressiva a giorni Imposta sostitutiva cripto-attività La disciplina fiscale sulle cripto-attività è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, includendo nell'ambito dei redditi diversi di cui all'art. 67, c. 1, del TUIR, le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. Tali plusvalenze, costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito, ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate ed il costo o il valore di acquisto, devono essere sommate algebricamente alle relative minusvalenze. Per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze relative alle cripto-attività già possedute alla data del 1° gennaio 2023, il c. 133 della L. 197/2022 prevede la possibilità di rideterminare il valore delle stesse, assumendo, in luogo del costo o del valore d'acquisto, quello risultante a tale ultima data, purché venga assoggettato ad un'imposta sostitutiva nella misura del 14%. Il versamento dell'imposta sostitutiva sulle cripto-attività, può essere effettuato in un'unica soluzione, ovvero con modalità rateale fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo. La scadenza per il pagamento integrale dell'imposta o della prima rata è fissata dai successivi c. 134 e 135, al 30 giugno 2023. Tuttavia, con l'intervento del DL 51/2023, tale termine viene differito al 30 settembre 2023. Per consentire il versamento delle somme dovute, l'Agenzia delle Entrate con la Ris. 36/E/2023, ha istituito i seguenti codici tributo. Codice tributo Denominazione 1715 Imposta sostitutiva su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività - Regime dichiarativo 1716 Imposta sostitutiva su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività - Regime di risparmio amministrato e gestito 1717 Imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività rideterminato al valore normale 1727 Imposta sostitutiva dell'imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività
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