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Il DL 51/2023 (c.d. decreto Omnibus), in corso di conversione in legge, sposta dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per utilizzare in compensazione il credito d'imposta riservato alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e riconosciuto sulle spese per l'acquisto di carburante sostenute nel terzo trimestre 2022. Vengono concessi, quindi, altri tre mesi per fruire del beneficio dopo che il legislatore, aveva che aveva già accordato il differimento della scadenza originaria dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023 (articolo 15, comma 1-quinquies, DL 198/2022, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 febbraio 2023, n. 14). La proroga vale anche per i soggetti cessionari che si sono visti attribuire il credito d'imposta dalle imprese beneficiarie. Questi, infatti, come noto, una volta ricevuto il credito, sono tenuti ad utilizzarlo secondo le stesse modalità ed entro gli stessi termini a cui sarebbe stato sottoposto il soggetto cedente. In cosa consiste il bonus carburanti Si tratta del contributo straordinario introdotto dal DL 21/2022 – e prorogato dall'art. 7 del DL 115/2022 per il terzo trimestre 2022 – che consiste in un credito d'imposta riconosciuto alle imprese che operano nei settori dell'agricoltura e della pesca pari al 20% delle spese sostenute per l'acquisto di...

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