sabato 01/07/2023 • 06:00
L'Agenzia delle Entrate: il credito così rigenerato è equiparato ad ogni effetto ai crediti IVA riportati al Rigo VL40 della dichiarazione relativa allo stesso periodo di imposta.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo un chiarimento in merito alla definizione agevolata dei carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione (Risp. AE 30 giugno 2023 n. 364). L'Agenzia delle Entrate chiarisce un caso particolare di rottamazione quater. Nel caso in esame, l'istante era destinatario di tre atti di recupero di crediti IVA, indebitamente utilizzati per importi superiori al limite consentito, emessi nel 2013 e 2014 con riferimento agli anni di imposta 2008, 2009, 2010. L'intera imposta era stata recuperata, oltre sanzioni ed interessi. Il pagamento delle cartelle, a tutt'oggi, è però stato sospeso, in attesa dell'esito del contenzioso. L'istante intende avvalersi della definizione agevolata dei carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione-quater) con riferimento alle cartelle di pagamento, rateizzando gli importi in 18 rate. A tal proposito, chiede di sapere: se a seguito del pagamento della prima rata la procedura si intenda perfezionata; se, a seguito del ripristino del credito d'imposta, sia consentito chiedere il rimborso atipico per l'intero ammontare con separata istanza e senza necessità di annotazione nelle dichiarazioni IVA. Nel caso in esame, il Fisco ritiene che solo all'esito del versamento dell'ultima rata, che determina il “perfezionamento” della definizione agevolata dei carichi fiscali, l'istante maturi il diritto a “rigenerare” il credito riversato, al netto delle somme eventualmente corrisposte a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notificazione della cartella di pagamento, nonché a titolo di interessi da rateazione. Il credito così rigenerato è equiparato ad ogni effetto ai crediti IVA riportati al Rigo VL40 della dichiarazione relativa allo stesso periodo di imposta in cui risulta “perfezionata” la definizione agevolata e, con essi, confluisce nel QUADRO VX, ove è possibile chiederne il rimborso, sussistendo le condizioni enucleate dall'articolo 30 DPR 633/72, ovvero destinarlo in detrazione e/o in compensazione. FONTE: Risp. AE 30 giugno 2023 n. 364
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