L'individuazione della stabile organizzazione, cioè della struttura locale di un soggetto con sede all'estero, è un tema di notevole rilevanza per l'acquisizione delle imposte nello Stato della stabile. Nell'ambito delle imposte dirette è acquisita la doppia qualifica di stabile organizzazione “materiale” oppure “personale”.
Nel primo caso la sede estera localizza propri dipendenti e mezzi materiali, anche in locazione, nel secondo la società opera per il tramite di persone, fisiche o giuridiche, che svolgono l'attività di impresa.
Il secondo caso è tipico delle società controllate, anche se l'articolo 5, paragrafo 7 del modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni afferma che la società controllata in un altro Stato non determina “di per sé” l'esistenza di una stabile organizzazione.
“Di per sé”, cioè senza particolari situazioni in cui l'impresa locale opera in nome e per conto di quella estera. Il caso riguarda non solo le controllate, ma anche gli agenti indipendenti autorizzati a concludere contratti: l'agente deve solo promuovere i contratti, che devono essere conclusi con l'accettazione della casa madre (paragrafo 6 dello stesso articolo 5).
La Corte di Cassazione, con le sentenze 3367 e 3368 del 2002, aveva esteso questa nozione all'IVA, con una motivazione del tutto inconsistente, ravvisando la stabile organizzazione personale, ad esempio, perché la società italiana aveva la rubrica dei telefoni del gruppo od usufruiva di convenzioni per l'autonoleggio. Al massimo sono elementi di direzione e coordinamento, ma non di un soggetto che agisce “all'interno” di un altro.
La vicenda
La Corte di Giustizia ha depositato il 29 giugno 2023 la sentenza nella causa C-232/22 – Cabot Plastic Belgium S.A., che conferma quanto già deciso con la sentenza 7 aprile 2022, nella causa C-333/20 – Berlin Chemie A. Menarini s.r.l., richiamata otto volte nella nuova decisione della Corte.
La società belga utilizzava esclusivamente le proprie apparecchiature per trasformare materie prime in prodotti finiti, in favore della società Cabot Switzerland (non controllante diretta, ma pure appartenente ad un gruppo statunitense). Queste prestazioni di servizi effettuate dalla Cabot belga costituivano la quasi totalità del suo fatturato.
L'autorità fiscale locale aveva individuato in questa situazione l'esistenza di una stabile organizzazione personale della società svizzera, che peraltro era titolare di una partiva IVA belga per la vendita di prodotti diversi dalle materie plastiche. Al riguardo ricordiamo che l'articolo 192 bis della direttiva vigente (2006/112/CE) esclude l'esistenza, ai fini del nostro tributo, di una vis attrattiva della stabile organizzazione, che rileva solo nel caso in cui la stabile “partecipi” all'operazione.
La Corte - basandosi sull'articolo 44 della direttiva (localizzazione dei servizi B2B) e l'articolo 11 del regolamento di attuazione 282/2011 - afferma che, per l'esistenza di un soggetto locale a pieno titolo nello Stato in cui le vengono forniti i servizi, la stabile deve disporre di una struttura caratterizzata da un sufficiente grado di permanenza, idonea a consentirle di ricevere le prestazioni di servizi e di utilizzarle ai fini della propria attività economica.
Peraltro, non è necessario detenere i mezzi umani o tecnici in proprio in un altro Stato membro, è per contro necessario che il soggetto passivo abbia il potere di disporre di tali mezzi umani e tecnici come se fossero i propri, sulla base, ad esempio, di contratti di servizio o di locazione che mettano tali mezzi a sua disposizione e non possano essere risolti a breve termine. È irrilevante che una società abbia un solo cliente (caso tipico della subfornitura), poiché il prestatore dei servizi rimane responsabile dei propri mezzi e fornisce tali prestazioni a suo proprio rischio, situazione diversa da quella in cui le strutture della società locale fossero date in locazione al soggetto estero, che le gestisse in proprio.
Da qui il dispositivo della sentenza, che non ravvisa l'esistenza di una stabile organizzazione (ai fini IVA) attraverso la presenza di un prestatore di servizi che esegua lavorazione per suo conto, oltre a prestazioni accessorie o complementari.
Anche ai fini IVA la ricerca di una stabile organizzazione nel caso di prestazioni digitali è tuttora irrisolta.
Fonte: CGUE 29 giugno 2023 (C-232/22)