Ancorché non siano esattamente previste dalla legge quali soggetti possano accedere alla disciplina relativa all'opzione per l'affrancamento delle quote di OICR, l'individuazione delle categorie reddituali determina la circostanza che l'opzione possa essere concretamente esperibile da quei soggetti che possano maturare redditi di capitale o redditi diversi per effetto della detenzione di quote o azioni di OICR; si tratta, quindi, di:
persone fisiche che agiscono al di fuori del regime d'impresa;
società semplici e soggetti a esse equiparati ai sensi ex art. 5 del TUIR;
enti non commerciali;
soggetti non residenti che non detengono le quote o azioni di OICR tramite stabili organizzazioni in Italia (e che non possono beneficiare dell'esenzione da tassazione sui redditi di capitale e diversi).
L’opzione per l’affrancamento consente di considerare realizzati i redditi di capitale (di cui all’art. 44, c. 1, lett. g) del TUIR) e i redditi diversi (di cui all’art. 67, c. 1, lett. c-ter) del TUIR) derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di OICR, tramite versamento di un’imposta sostitutiva del 14% che va applicata sulla differenza tra:
il valore delle quote o azioni al 31 dicembre 2022;
il relativo costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.
Tale aspetto risulta innovativo, trattandosi di una impostazione differente da quella adottata in merito alla rideterminazione del valore fiscale delle partecipazioni non quotate, nell'ambito della quale - invece - è soggetto all'imposta sostitutiva l'intero valore della partecipazione, a prescindere dal relativo costo fiscale. L'opzione per l'affrancamento non può essere esercitata dagli investitori non istituzionali residenti nel territorio dello Stato che al 31 dicembre 2022 detenevano una partecipazione in OICR immobiliari italiani o esteri superiore al 5%, e ciò per via dell'esistenza del regime della trasparenza, che ha natura antielusiva e non può, quindi, essere influenzato dall'affrancamento e può, al contrario, riguardare anche le quote o azioni dotate di diritti patrimoniali rafforzati (c.d. carried interest), laddove i relativi proventi siano qualificabili come redditi di natura finanziaria.
I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
I chiarimenti da ultimo espressi dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 16/E/2023, pubblicata pochi giorni prima del termine per l'opzione, pongono in luce taluni aspetti da considerare per determinare l'effettiva convenienza dell'opzione. Ed infatti, la circolare specifica che l'affrancamento non assume rilevanza per i proventi periodici, ma solo per i redditi compresi nella differenza fra le somme o valori ricevute in occasione del rimborso o cessione delle quote di OICR e il loro costo fiscale; e ciò in quanto detti redditi sono tassabili per intero senza alcun confronto con il relativo costo.
Tale impostazione, tuttavia, determina la circostanza che l'affrancamento, basato sul valore delle quote o azioni al 31 dicembre 2022, sconterebbe nell'immediato una tassazione sostitutiva su valori che potrebbero poi esprimersi in flussi (quelli dei proventi periodici) destinati a scontare comunque una tassazione in misura piena, salvo potere valorizzare il maggiore costo fiscale post affrancamento solo in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote.
Si ricorda, peraltro, che, in presenza di una distribuzione, la parte costituente “rimborso di capitale” (irrilevante ai fini fiscali nei limiti del costo fiscale della quota) e quella qualificabile come “provento” (reddito di capitale rilevante ai fini impositivi) è determinata sulla base di quanto indicato nella relativa delibera di distribuzione della SGR. Un tale approccio sembra, quindi, stemperare la reale convenienza dell'istituto, quantomeno nel breve/medio termine.
Poiché nel recente passato l'Agenzia delle Entrate, in sede di risposta n. 161/2022, si è espressa nel ritenere che anche in presenza di una distribuzione qualificata sotto il profilo civilistico come “rimborso di capitale” tale rimborso debba essere considerato sin da subito rilevante ai fini fiscali e soggetto a tassazione per la quota che eccede il costo fiscale in capo al partecipante, si ritiene che una applicazione equilibrata del medesimo principio – in ragione dell'affrancamento delle quote di OICR – anche in senso inverso consentirebbe di rendere maggiormente appetibile l'affrancamento.
E quindi che, una volta rimborsato dal punto di vista civilistico il capitale iniziale nella sua interezza, ogni ulteriore provento potrebbe comunque considerarsi irrilevante, a prescindere dalla sua qualificazione civilistica, in presenza di un costo fiscale residuo in capo all'investitore, derivante dal regime di affrancamento.
La formulazione attuale dell'art. 1 comma 112 L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) che correla i redditi di capitale o diversi oggetto di affrancamento alla cessione o al rimborso di quote o azioni di OICR ha consentito all'Agenzia delle Entrate di adottare una interpretazione restrittiva, tuttavia un revirement sul punto o un intervento normativo sarebbe auspicabile per ragioni di equità.