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giovedì 13/07/2023 • 06:08

Fisco Opzione esercitabile in dichiarazione dei redditi

Affrancamento e rimpatrio utili di partecipate estere: quali sono le modalità

Il DM MEF 26 giugno 2023 ha disposto le regole per l'affrancamento e il rimpatrio degli utili di partecipate estere, particolarmente interessante per gli “utili black list”. Assonime, con la circolare dell’11 luglio 2023 n. 21, ha commentato il DM attuativo della disciplina opzionale.

di Federico Andreoli - Avvocato in Milano

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L'art. 1 c. 87-96 L. 197/2022 ha previsto la possibilità dell'affrancamento con il pagamento di una (conveniente) imposizione sostitutiva. Il c. 95 L. 197/2022 prevedeva che le disposizioni di attuazione fossero adottate con DM del MEF entro 90 giorni (entro fine marzo), invece, il decreto arriva il 26 giugno 2023, veramente a ridosso della scadenza del termine del 30 giugno 2023 previsto in via ordinaria per il pagamento dell’imposta sostitutiva. Assonime, con una corposa circolare dell’11 luglio 2023 n. 21, ha prontamente commentato il DM del MEF e ha, tra l’altro, autorevolmente ricordato che l'opzione per l’affrancamento è comunque esercitabile in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2022 assolvendo l'imposta entro il 31 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40% ovvero anche successivamente in sede di ravvedimento operoso. Inoltre, Assonime auspica che il legislatore intervenga per prorogare anche i termini ordinari di versamento, in modo da non far ricadere sulle imprese le conseguenze della tardiva emanazione del decreto, consentendo a tutti gli operatori di effettuare il versamento, dopo avere avuto il tempo di prendere cognizione delle disposizioni attuative, senza dover corrispondere maggiorazioni o sanzioni di sorta. L'intervento in questione, in effetti, era stato inizialmente annunciato: ci si aspettava un possibile inserimento di una proroga nel d.l. n. 79 del 28 giugno 2023.  Il decreto del MEF: scopo e quadro di riferimento Sull'esempio seguito anche da altri Stati, lo scopo della procedura introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 è quello di favorire il rimpatrio in Italia di utili risultanti dal bilancio delle partecipate estere. A tal fine i contribuenti, pagando subito una imposta sostitutiva, escludono totalmente da imposizione le future distribuzioni di tali utili. I contribuenti che affrancano non sono tenuti a ricevere subito la distribuzione dei dividendi, ma la norma, attraverso una riduzione di 3 punti percentuali dell'imposta sostitutiva, incentiva fortemente il trasferimento in Italia degli utili a condizione che si proceda all'accantonamento per due anni in una speciale riserva di patrimonio netto (così l'art. 1 c. 89 L. 197/2022 e l'art. 6 e 7 DM MEF 26 giugno 2023). Il DM MEF (art. 4 c. 1) chiarisce quanto disposto dall'art. 1 c. 91 L. 197/2022, per cui i contribuenti sono liberi di scegliere: la singola partecipata estera per cui procedere all'affrancamento; quanta parte delle riserve ed utili di detta partecipata estera si vuole affrancare. Il provvedimento, quindi, consente grande libertà di scelta ai contribuenti. Chiaramente nel caso di partecipazioni indirette l'affrancamento andrà calcolato ed effettuato tenendo conto dell'effetto del “demoltiplicatore” relativamente alla quota di partecipazione detenuta (art. 3 DM MEF).    Soggetti beneficiari e imposta sostitutiva L'art. 2 DM MEF 26 giugno 2023 (art. 1 c. 88 L. 197/2022) circoscrive l'esercizio dell'opzione per l'affrancamento ai contribuenti che detengono le partecipazioni nell'entità estera nell'ambito dell'attività d'impresa. Questi possono essere imprese individuali e società di persone (soggetti IRPEF ed equiparati), società di capitali, società cooperative ed enti svolgenti attività d'impresa (soggetti IRES). Sono quindi escluse le persone fisiche (al di fuori del reddito d'impresa) e le società semplici. Possono avvantaggiarsi dell'affrancamento sia i soggetti residenti che i soggetti non residenti aventi stabili organizzazione in Italia a cui sia riferibile la partecipata estera (art. 2 DM MEF). L'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 9% per i soggetti IRES (art. 9 DM MEF e art. 1 c. 88 L. 197/2022). Mentre, per gli altri soggetti, tra cui appunto anche tutte le società di persone (con l'esclusione delle società semplici), l'imposta sostitutiva è fissata al 30%. Infatti, si legge nella Relazione Illustrativa (pag. 4) “Ne deriva che nell'ipotesi di opzione esercitata da una società di persone residente in Italia, a prescindere che sia partecipata da soci persone fisiche o da soci soggetti ad IRES, l'aliquota dell'imposta sostitutiva da assolvere è quella del 30% o del 27%, se agevolata, prevista per i soggetti IRPEF”. A certe condizioni per i soggetti che “controllano” la partecipata estera il c. 89 L. 197/2022 prevede la riduzione dell'imposta sostitutiva rispettivamente al 6% e al 27%. La disciplina di dettaglio è contenuta negli art. 6 e 7 del DM MEF, articoli ampiamente commentati nella Relazione Illustrativa. Infatti, il DM MEF chiarisce le condizioni cui è soggetto l'abbattimento dell'imposta sostitutiva (immediato trasferimento in Italia degli utili e accantonamento a riserva di patrimonio netto) e l'incidenza di eventuali perdite di esercizio che vadano ad abbattere detta riserva e l'effetto di operazioni straordinarie. La Relazione Illustrativa all'art. 6 chiarisce anche che tale accantonamento assume rilevanza ai fini ACE (DL 6 dicembre 2011, n. 201). L'art. 3 del DM MEF detta le basi del complesso meccanismo di calcolo per la determina della base imponibile sulla quale calcolare l'imposta sostitutiva. Per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare la base è data dagli utili e riserve del bilancio chiuso al 31.12.2021, con numerose precisazioni tra cui si segnala: per le partecipazioni indirette si deve tenere conto del meccanismo del demoltiplicatore (art. 3 c. 1 DM MEF); l'ammontare calcolato deve essere decurtato dell'ammontare degli utili e riserve già incassati prima dell'entrata in vigore della legge di Bilancio 2023 (art. 3 c.1. DM MEF), mentre le riserve ancora presenti nelle partecipate indirette estere possono beneficiare dell'affrancamento (se non incassate in Italia); e tale ammontare (riserve e utili del bilancio 31.12.2021) deve essere convertito al cambio del 31 dicembre 2022 (per i soggetti con esercizio solare) (art. 5 c.1 DM MEF). L'effetto cambio dovrà essere attentamente valutato dai contribuenti. Infatti è indicato che l'effetto dell'affrancamento è quello di escludere da imposizione l'incasso delle riserve. Tuttavia dalla lettura della Relazione Illustrativa all'art. 6 si evince che il valore dell'affrancamento è quello in euro delle valute estere alla data del 31 dicembre 2022 (per chi ha l'esercizio solare); ciò con la conseguenza che il delta cambio tra tale data e quella dell'effettivo incasso delle riserve, rileverà fiscalmente; in particolare il delta cambio positivo dovrà essere tassato come se fossero incassati dividendi non affrancati. L'art. 3 c. 2 e l'art. 8 c. 5 del DM MEF e i relativi commenti contenuti nella Relazione Illustrativa, chiariscono quanto indicato al c. 93 della L. 197/2022, cioè dispongono che l'affrancamento riverbera i suoi effetti anche in caso di cessione delle partecipate estere poiché l'affrancamento comporta l'aumento del costo fiscalmente riconosciuto. Ciò nel senso che la totale esclusione da imposizione in Italia si concretizza sia attraverso l'incasso del flusso dei dividendi, sia attraverso la cessione della partecipazione (evidentemente per la quota parte di prezzo relativa agli utili ancora presenti e non distribuiti). Infine, tra i moltissimi aspetti di grande interesse della Relazione Illustrativa si evidenzia che: a commento dell'art. 3 (Ammontare degli utili e riserve di utili per i quali è esercitabile l'opzione), il MEF chiarisce (a pag. 3) che l'affrancamento riguarda solamente le somme qualificabili come “utili”; con la conseguenza che occorre verificare “che quelli che civilisticamente costituiscono utili, nel caso di distribuzione a soggetti fiscalmente residenti in Italia, non siano qualificabili in capo a questi ultimi come interessi attivi, il che accade quando essi sono deducibili dal reddito della società estera. In sostanza, il principio sotteso a questa precisazione, come già rilevato, deriva dalla necessità, ai fini dell'affrancamento, di individuare solo gli utili che in assenza del regime temporaneo speciale in caso di distribuzione ad un soggetto residente sarebbero stati assoggettati a tassazione secondo le regole dettate in materia di utili da partecipazione.” In merito alla qualificazione del termine utili/dividendi si vedano le Rispp. Interpello 71 e 72 del 18 gennaio 2023. a commento dell'art. 8 che disciplina gli effetti derivanti dall'affrancamento e dal pagamento dell'imposta sostitutiva, viene chiarito che lo stesso non riguarda solo i c.d. utili black list: “l'opzione per l'imposta sostitutiva non ha come conseguenza quella di considerare l'entità estera residente o localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata. Il beneficio connaturato alla facoltà introdotta dalla disciplina in esame consiste proprio nel superare la verifica della provenienza degli utili ai fini dell'articolo 47, comma 4, e 89, comma 3, del TUIR, con la conseguenza che il contribuente che decide di avvalersi di tale facoltà si trova nella posizione di assoggettare a imposta sostitutiva utili e riserve di utili indipendentemente dalla circostanza che questi provengano o meno da Paesi a fiscalità privilegiata”.

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