Cosa prevede la disciplina
La disciplina consente di assoggettare a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi gli utili e le riserve di utili esteri non ancora percepiti al 1° gennaio 2023 e presenti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 della partecipata estera, evitando la loro imposizione ordinaria al momento della percezione in Italia. Tale possibilità è riconosciuta sia ai partecipanti residenti sia ai partecipanti non residenti (art. 1 c. 95 L. 197/2022).
Con riguardo alla prima tipologia di soggetti, l'articolo 2 del DM MEF 26 giugno 2023 circoscrive l'esercizio dell'opzione per l'imposta sostitutiva ai contribuenti che detengono le partecipazioni nell'entità estera nell'ambito della loro attività d'impresa. Questi possono essere imprese individuali e società di persone, escluse, naturalmente, le società semplici (soggetti IRPEF ed equiparati), società di capitali, società cooperative ed enti svolgenti attività d'impresa (soggetti IRES).
Con riguardo alla seconda tipologia di soggetti, si precisa che l'opzione per l'imposta sostitutiva è consentita anche a coloro che, seppur non residenti in Italia, esercitano un'attività commerciale nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione. In tal caso, l'opzione per l'imposta sostitutiva può riguardare unicamente le partecipazioni detenute nelle entità estere facenti parte del patrimonio della stabile organizzazione stessa.
All'articolo 3 sono stabilite le modalità di calcolo dell'ammontare degli utili e delle riserve di utili esteri per i quali è possibile esercitare l'opzione per l'affrancamento.
L'articolo 4, invece, lascia piena discrezionalità al contribuente nella scelta dell'ammontare di utile da assoggettare a imposta sostitutiva, nel senso che questo può decidere sia quale partecipata estera considerare, ciascuna da indicare autonomamente in sede di opzione, sia l'importo di utili e riserve di utili da computare ai fini dell'imposta sostitutiva da versare.
Modalità di versamento dell'imposta sostitutiva
Nell'articolo 5 si chiariscono la determinazione e la modalità di versamento dell'imposta sostitutiva per la quale è prevista una doppia aliquota, a seconda del soggetto che esercita l'opzione:
in misura pari al 9% per i soggetti IRES;
in misura pari al 30% per i soggetti IRPEF.
Ne deriva che nell'ipotesi di opzione esercitata da una società di persone residente in Italia, a prescindere che sia partecipata da soci persone fisiche o da soci soggetti ad IRES, l'aliquota dell'imposta sostitutiva da assolvere è quella del 30% o del 27%, se agevolata, prevista per i soggetti IRPEF.
L'articolo 6 disciplina la possibilità di applicare delle aliquote di imposta sostitutiva più favorevoli di tre punti percentuali rispetto a quelle previste nell'articolo 5. Tale possibilità è riservata ai soggetti residenti o localizzati in Italia che controllano, direttamente o indirettamente, l'entità estera e che sono, dunque, nella condizione di decidere il rimpatrio in Italia degli utili in esame.
La decadenza dall'opzione per l'imposta sostitutiva ridotta è disciplinata all'articolo 7. In particolare, qualora non ricorrano una o entrambe le condizioni previste nell'art. 6, l'opzione si ritiene esercitata ai sensi dell'articolo 4 del decreto e, quindi, deve essere versata la differenza, maggiorata del 20% e dei relativi interessi, tra l'imposta sostitutiva determinata ai sensi dell'articolo 5 e l'imposta sostitutiva determinata ai sensi dell'articolo 6.
Infine, l'articolo 8 elenca gli effetti derivanti dall'opzione per l'imposta sostitutiva.
Codici tributo per il versamento
Con la risoluzione del 26 giugno 2023 n. 34/E, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), dell’imposta sostitutiva sulle riserve di utili in oggetto. Nel dettaglio, per consentire il versamento, i codici tributo sono:
“1723” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile”;
“1724” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile”;
“1725” denominato “Differenza, con maggiorazione e relativi interessi, tra l’imposta sostitutiva ordinaria e l’imposta sostitutiva ridotta”.
Fonte: DM MEF 26 giugno 2023 (GU 26 giugno 2023 n. 147)
Ris. AE 26 giugno 2023 n. 34/E