giovedì 29/06/2023 • 14:45
Con la Faq del 23 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla modalità di compilazione del Modello Redditi SC in caso di tax credit energia, relativamente ai soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
redazione Memento
Una società di capitali con periodo d'imposta 1° luglio 2021-30 giugno 2022, tenuta ad utilizzare per tale periodo il modello Redditi SC 2022, ha maturato il credito d'imposta, per l'acquisto di energia elettrica nel secondo trimestre dell'anno 2022 (di cui all'art. 4 DL 17/2022). A tal proposito, chiede all'Agenzia delle Entrate, considerata l'impossibilità di utilizzare il codice O2 nel modello Redditi SC 2022, se e come tale credito debba essere esposto in detta dichiarazione, o se lo stesso vada, invece, riportato nel modello Redditi SC 2023. L'Agenzia delle Entrate, con la Faq 23 giugno 2023, precisa che nelle istruzioni generali dei modelli Redditi 2022 delle società e degli enti è stabilito, quale indicazione di carattere generale, che “qualora il modello REDDITI 2022 non consenta l'indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2023, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell'Agenzia delle entrate”. Sulla base di tale indicazione, la società di capitali compila il modello Redditi SC 2022 non riportando nel quadro RU il credito d'imposta maturato individuato con il codice credito O2. Qualora detto credito non sia stato utilizzato per intero entro la fine del periodo d'imposta che termina il 30 giugno 2022, l'importo residuo andrà riportato nel quadro RU del modello Redditi SC 2023 così compilato: nel rigo RU1 va indicato il codice credito O2; nel rigo RU2 non va indicato alcun importo; nel rigo RU5, colonna 3, va indicato il credito residuo pari all'importo maturato nel periodo d'imposta precedente al netto delle compensazioni effettuate entro il 30 giugno 2022; nel rigo RU6 vanno indicate le compensazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022. In pratica, con tale modalità di compilazione il credito che residua al 1° luglio 2022 non viene esposto nel quadro RU come importo residuo (rigo RU2) ma come importo maturato nel periodo d'imposta (rigo RU5). Fonte: Faq AE 23 giugno 2023
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