martedì 27/06/2023 • 15:00
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 36/E del 26 giugno 2023, ha istituito 4 codici tributo per il versamento delle imposte sostitutive in materia di cripto-attività.
redazione Memento
Con la risoluzione n. 36/E del 26 giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti 4 nuovi codici tributo per consentire il versamento, tramite Mod. F24, delle imposte sostitutive derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di cripto-attività: “1715” denominato “Imposta sostitutiva su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività – articolo 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197- Regime dichiarativo”; “1716” denominato “Imposta sostitutiva su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività – articolo 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Regime di risparmio amministrato e gestito”; “1717” denominato “Imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività rideterminato al valore normale - articolo 1, comma 133, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; “1727” denominato “Imposta sostitutiva dell'imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività - articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”. In sede di compilazione del Mod. F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l'indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell'anno d'imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”. Per il codice tributo “1716”, occorre indicare altresì nel campo “Rateazione/regione/prov./mese rif.” il mese cui si riferisce il versamento, nel formato “00MM”; in caso di utilizzo del codice tributo “1717”, gli eventuali interessi dovuti sono cumulati al tributo stesso. Si ricorda che è inclusa tra i redditi diversi la categoria costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, non inferiori complessivamente a € 2.000 nel periodo d'imposta. Coloro che già detenevano cripto-attività al 1° gennaio 2023 possono rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse, a condizione che tale valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, da versare mediante Mod. F24. Fonte: Ris. AE 26 giugno 2023 n. 36/E
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Marco Nessi
- Dottore Commercialista e Revisore LegaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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