martedì 27/06/2023 • 06:00
Il Fisco risponde agli interpelli dei contribuenti: aliquota ordinaria per il servizio di affettamento e di confezionamento di ''salumi stagionati'', aliquota agevolata per il prodotto dietetico utilizzato come integratore alimentare.
redazione Memento
Con due risposte a interpello l'Agenzia delle Entrate, esprimendosi sui quesiti dei contribuenti, ha indicato l'aliquota IVA applicabile al servizio di affettamento di prosciutto e alla cessione di un prodotto dietetico. Aliquota IVA servizi affettamento prosciutto Il primo caso riguarda l'eventuale inclusione del servizio di affettamento di prosciutto tra le operazioni di trasformazione di prodotti e le relative prestazioni previste dal disposto dell'art. 16, c.3, DPR 633/72. La norma in questione prevede che ''Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili''. Come evidenziato in diversi precedenti di prassi, la finalità della disposizione è quella di evitare l'applicazione di aliquote diverse a seconda che un bene sia ''acquisito'' a seguito di un contratto d'opera, d'appalto o simili, ovvero di compravendita. Alla realizzazione del bene su commessa si applica, infatti, la medesima aliquota applicabile nell'ipotesi di acquisizione del bene sul mercato (cfr. Ris. AE 31 gennaio 2002 n. 33/E). In ordine al dettato normativo è intervenuto l'art. 1, c. 7, D.Lgs. 417/91 che al riguardo ha stabilito che ''Tra le prestazioni di servizi che hanno per oggetto la produzione di beni di cui al terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 7 della legge 29 febbraio 1980, n. 31, devono intendersi comprese anche quelle di montaggio, assiemaggio, modificazione, adattamento o perfezionamento, anche se relative a semilavorati o parti degli stessi beni''. Nella fattispecie la società istante si impegna tramite contratto a fornire alla committente servizi di affettamento e di confezionamento di ''salumi stagionati'' (essenzialmente prosciutto) che costituirebbero dei ''semilavorati'' vale a dire prodotti incompleti che necessitano di ulteriori lavorazioni prima di essere immessi sul mercato. In proposito, le Entrate sono dell'avviso che a prescindere dalla qualifica dei salumi di cui trattasi come ''semilavorati'', i servizi di affettamento e di confezionamento resi dalla società istante non sono annoverabili tra le operazioni ''che hanno per oggetto la produzione di beni'' ai sensi e per gli effetti del citato art. 16, ma attengano ad una fase successiva alla produzione del bene e, in particolare, alla fase di immissione in commercio e distribuzione del prodotto. Per il Fisco, infatti, detti servizi non sono strettamente funzionali alla produzione del bene né, in base agli elementi istruttori desumibili dall'istanza e dalla documentazione prodotta a corredo della stessa, è possibile qualificare gli stessi come servizi senza i quali non sarebbero identificabili e ''completi/finiti'' i prodotti in questione (salumi stagionati). Ne consegue che i servizi di affettamento e di confezionamento di salumi stagionati resi dalla società istante dovranno essere assoggettati ad IVA con applicazione dell'aliquota ordinaria. Aliquota IVA prodotti dietetici Nel secondo caso le Entrate riconoscono l'applicazione dell'aliquota agevolata al 10% alle cessioni di un prodotto dietetico commercializzato dall'istante. Il parere positivo del Fisco discende direttamente da quanto stabilito dal precedente parere tecnico rilasciato dall'Agenzia delle Dogane la quale, concordando con la tesi della società istante, ha ritenuto che “in applicazione della nota complementare n. 5 al Capitolo 21 - la quale prevede la classificazione alla voce 2106 – delle altre preparazioni alimentari presentate in dosi se destinate ad essere utilizzate come integratori alimentari purché non siano nominate né comprese altrove il prodotto in oggetto possa ricondursi alla sottovoce NC 2106 90”. Il codice NC 2106, come evidenziato dalle Entrate, corrisponde alla voce 2107 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987, richiamata nel punto 80) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 che prevede l'aliquota IVA nella misura ridotta del 10% per le cessioni aventi ad oggetto la ''preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura''. Fonte: Risp. AE 26 giugno 2023 n. 362 Risp. AE 26 giugno 2023 n. 363
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La somministrazione di alimenti e bevande è una forma di commercio che può essere esercitata sotto forma di impresa individuale o familiare oppure tramite società di persone e società di capitali.
Michele Brusaterra
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