In sede di risposta a interpello, l'Agenzia delle Entrate è ritornata a pronunciarsi sul trattamento fiscale dei servizi sostitutivi di mensa aziendale.
Nel caso di specie i dipendenti dell'istante, una s.r.l., possono pranzare in ristoranti ed esercizi commerciali convenzionati, pagando il pasto con una card elettronica dotata di badge o tramite un'App.
Al riguardo, l'ordinamento tributario, all'art. 51, c. 2, lett. c), TUIR, prende in considerazione distinte ipotesi, e precisamente:
a) gestione diretta di una mensa da parte del datore di lavoro;
b) prestazione di servizi sostitutivi di mense aziendali (Ticket restaurant);
c) corresponsione di una somma a titolo di indennità sostitutiva di mensa.
I contratti esibiti dall'istante replicano grossomodo i requisiti tipici della mensa diffusa ma l'oggetto degli stessi è ''servizio sostitutivo di mensa aziendale''. Nel caso di specie risultano, dunque, rilevanti le lettere a) e b) che, come sottolineato dal Fisco, individuano fattispecie tra loro diverse a ciascuna delle quali corrisponde un differente trattamento tributario.
Come già chiarito dalla Ris. AE n. 63/E del 2005, le card ''...non sono assimilabili ai ticket restaurant, ma piuttosto ad un sistema di mensa aziendale, che può essere definita ''diffusa'' in quanto il dipendente può rivolgersi ai diversi esercizi pubblici che avendo sottoscritto la convenzione sono abilitati a gestire la card elettronica...''. Per mense aziendali s'intendono anche gli esercizi pubblici, limitatamente alle prestazioni di somministrazione di alimenti e bevande realizzate sulla base di specifiche convenzioni con i datori di lavoro.
La mensa diffusa non rientra nell'ambito della citata lettera b), cioè tra le ''prestazione di servizi sostitutivi di mense aziendali (Ticket restaurant)”, bensì tra quelle della lettera a).
Pertanto, nel caso di specie, la società istante dovrà decidere il tipo di servizio che intende offrire ai propri dipendenti e modificare conseguentemente i relativi contratti oppure stipularne di nuovi con altri soggetti.
Ciò premesso, per quanto riguarda l'aliquota IVA applicabile e le relative modalità di detrazione, se la società dovesse offrire ai collaboratori un servizio qualificabile come mensa diffusa oppure sostitutivo di mensa aziendale (Ticket restaurant):
sarebbe soggetto all'aliquota IVA nella misura del 4% in sede di fatturazione della prestazione da parte del ristoratore al datore di lavoro (istante);
l'IVA così addebitata sarebbe detraibile in capo al datore di lavoro (art. 19bis1, c. 1, lett. f) DPR 633/72.
Con riferimento alle modalità di certificazione dei corrispettivi da parte dei ristoratori, è ammissibile il ricorso alla c.d. fattura differita di cui all'art. 21, c. 4, lett. a), DPR 633/72. L'ammontare dei corrispettivi per le prestazioni di servizio rese memorizzato e documentato con il cd ''documento commerciale'' con la dicitura ''non riscosso'', vanno tenuti distinti dall'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri, poiché i medesimi concorrono alle liquidazioni periodiche attraverso le corrispondenti fatture differite.
Ai fini dell'IRES, i costi sostenuti dall'istante in relazione al servizio in questione saranno interamente deducibili a condizione che il descritto servizio, reso mediante l'applicazione App, sia assimilabile ai servizi sostitutivi di mensa aziendale e fermo restando il rispetto dei principi generali di inerenza e di previa imputazione dei componenti negativi. In tale ipotesi i suddetti costi rappresentano un onere per l'acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande e, di conseguenza, non subiscono le limitazioni di deducibilità di cui all'art. 109, c. 5, TUIR.
Anche ai fini dell'IRAP, sempre al ricorrere dei medesi presupposti, i costi sostenuti per il servizio in parola relativi ai lavoratori dipendenti saranno interamente deducibili. Analogamente, saranno interamente deducibili ai fini IRES e IRAP i costi relativi alla gestione (anche in appalto) di una mensa aziendale a favore dei dipendenti (anche nell'ipotesi in cui sia stipulata una convenzione con un esercizio pubblico).
Per quanto riguarda, infine, il trattamento ai fini IRPEF in capo al dipendente, se la società intende offrire ai propri dipendenti un servizio di mensa diffusa, modificando in tal senso i relativi contratti con l'eliminazione del riferimento al ''servizio sostitutivo di mensa aziendale'' o stipulando nuovi contratti con altri soggetti, l'importo del pasto non concorrerà a formare il reddito in capo al lavoratore dipendente.
Fonte: Risp. AE 21 aprile 2023 n. 301