lunedì 26/06/2023 • 06:00
Un'altra riforma del lavoro sportivo: il D.L. 22 Giugno 2023, n. 75, in vigore dal 23 giugno 2023, introduce novità in materia fiscale e processuale. Ritorna anche il vincolo sportivo. Come orientarsi nei molteplici interventi legislativi?
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Torniamo a parlare di lavoro sportivo con le novità del D.L. 22 Giugno 2023, n. 75, in vigore dal 23 Giugno. 2023. Da tempo erano stati annunciati dei nuovi interventi legislativi, in vista dell'avvicinarsi della fatidica data che ormai tutti conosciamo, il 1° Luglio 2023, a decorrere dalla quale entreranno in vigore le modifiche previste dal D. Lgs. n. 36/2021 (recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, modificato dal successivo D. Lgs. n. 163/2022). La disciplina dello sport, quindi, deve ora fare i conti con il nuovo D.L. 22 Giugno 2023, n. 75, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”. Il dubbio che si pone è se e come le modifiche introdotte si concilieranno con quelle precedentemente previste dal decreto 36, essendo già innumerevoli le modifiche dei mesi passati e rischiando così di creare confusione negli operatori del settore. Le novità del D.L. 75/2023 Soffermiamoci ora sulle novità contenute nel recentissimo decreto-legge, che dovranno essere applicate dal 23 giugno, in attesa di essere confermate nella legge di conversione: in materia fiscale, per le società sportive professionistiche, solo le plusvalenze biennali (e non più annuali) contribuiscono a formare reddito; in ambito processuale, si prevedono norme sui giudizi sportivi comportanti penalizzazioni di punti, che dovranno iniziare non prima della fine del campionato e concludersi non oltre l'inizio di quello successivo, nonché l'eliminazione dell'applicabilità alle società dilettantistiche delle (future) norme di giustizia sportiva relative ai provvedimenti per l'ammissione ai campionati; la sottoposizione delle società sportive professionistiche a controlli di natura economico-finanziaria per garantire il regolare svolgimento del campionato; credito d'imposta, per l'anno 2023, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie; un'esenzione dall'IVA (anche) per le attività didattiche e formative svolte dagli organismi riconosciuti dal CONI e dagli enti sportivi senza fini di lucro iscritti al Registro Nazionale delle attività sportive (n.d.r. la disposizione non è stata inserita nel testo in GU); infine, bisogna prestare particolare attenzione alla reintroduzione del vincolo sportivo per gli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche. Vincolo sportivo Ricordiamo, infatti, che era stato previsto, a partire dal 1° Luglio 2023, dall'articolo 31, comma 1, del D.lgs 36 del 2021, l'abolizione del vincolo sportivo: “Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1 luglio 2023. Il predetto termine è prorogato al 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, dei precedenti tesseramenti. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorsi i termini di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito”. Per compensare l'abolizione del vincolo sportivo, a partire dal 1° luglio 2023, le Federazioni Sportive Nazionali, con proprio regolamento, stabiliscono che in caso di prima assunzione con un contratto di lavoro sportivo, la società o associazione (professionistica o dilettantistica) riconosca un premio (parametrato in base alla durata e al contenuto formativo) in favore delle diverse società o associazioni presso le quali l'atleta abbia precedentemente svolto attività sportiva ed il proprio percorso di formazione. Lo stesso premio deve essere riconosciuto dalla società o associazione sportiva che stipuli (senza soluzione di continuità) con il giovane atleta un contratto di lavoro sportivo alla scadenza del contratto di apprendistato che vigeva tra il giovane e la diversa società o associazione presso la quale l'atleta abbia precedentemente svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile (art. 30, comma 3). Con il nuovo decreto n. 75, invece, viene ora previsto che: “Al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, l'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applica agli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche, per i quali le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni. I regolamenti delle federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate prevedono altresì le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti di cui al primo periodo, determinando gli eventuali premi di formazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021”. Ma le novità non finiscono qui. Con il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 37 del 31 Maggio, il Governo aveva annunciato altre possibili modifiche, che potrebbero essere introdotte prossimamente: La mancata conformità dello statuto ai criteri previsti, per le società e associazioni sportive dilettantistiche, dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. La cancellazione è prevista anche in caso di mancato rispetto, per due esercizi consecutivi, dei criteri relativi ai limiti all'esercizio di attività secondarie e strumentali diverse da quella principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive associate e gli Enti di promozione nonché il CONI, il CIP e Sport e salute S.p.a. saranno inclusi nell'elenco dei soggetti che possono avvalersi delle prestazioni dei dipendenti della pubblica amministrazione come volontari, fuori dall'orario di lavoro. Qualora l'attività rientri nell'ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa potrà essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. Per l'attività dei direttori di gara è prevista una semplificazione: sarà sufficiente per ogni singola prestazione una comunicazione o designazione da parte dell'organismo competente e non la stipula di un contratto di lavoro. Ai direttori di gara possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per le attività svolte anche nel proprio comune di residenza. Saranno comunque sempre dovute le comunicazioni al centro per l'impiego entro il novantesimo giorno del mese successivo della data di inizio del rapporto e per un ciclo di prestazioni non superiore a trenta. Si innalza da diciotto a ventiquattro ore la soglia oraria settimanale, relativa alla durata delle prestazioni oggetto del contratto, entro la quale, nell'area del dilettantismo, in presenza dei requisiti previsti, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Si istituisce un osservatorio nazionale presso il Dipartimento dello sport per favorire e monitorare l'attuazione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo. Si integra la normativa in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, prevedendo che nel caso in cui il contratto di mandato sportivo sia stipulato dall'agente con due soggetti da assistere, nell'ambito del trasferimento della prestazione sportiva di un lavoratore sportivo, mediante cessione del relativo contratto di lavoro, l'agente sportivo possa svolgere una “doppia rappresentanza” solo se in favore del lavoratore e della società sportiva cessionaria. Si interviene sulla semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi, modificando la procedura di acquisto della personalità giuridica da parte delle associazioni dilettantistiche. Si abbassa a 14 anni l'età minima per l'apprendistato per l'istruzione secondaria sia nel professionismo sia nel dilettantismo. Infine, si interviene in materia di discipline sportive invernali, in modo da consentire la discesa nelle piste anche a chi pratica sport invernali con attrezzi diversi dalla tavola da neve e da quelli utilizzati dallo sci alpino nelle sue varie articolazioni. Sono due le date a cui prestare particolare attenzione, ove queste modifiche vengano approvate: entro il 31 ottobre vanno effettuati gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le co.co.co. sportive; entro il 31 dicembre gli enti sportivi devono adeguare gli statuti alla riforma, pena la cancellazione d'ufficio dal Registro. ...
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