lunedì 26/06/2023 • 06:05
I crediti d’imposta energivori non sono da includere tra i sussidi che occorre considerare ai fini del test di accesso all’agevolazione, estesa al secondo trimestre 2023 dal decreto Bollette. Per la verifica dell’incremento dei costi medi di periodo, il contributo ottenuto è irrilevante.
Come noto, sin dal 2022, alle imprese che sostengono maggiori oneri per l'acquisto di energia elettrica è riconosciuto, a titolo compensativo, un credito d'imposta da poter utilizzare in compensazione o cedere a favore di terzi. Per beneficiare della misura di sostegno, infatti, le imprese devono aver sperimentato un progressivo incremento dei costi di fornitura nell'ultimo periodo. Individuando un criterio di verifica ben preciso, il legislatore riserva il tax credit alle sole imprese i cui costi della commodity, calcolati sulla base della media di uno specifico periodo dell'anno 2022 o 2023, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019. Per svolgere il test, la disposizione stabilisce che occorre quantificare gli oneri delle utenze al netto di imposte ed eventuali sussidi. Il raffronto tra il costo medio dei due periodi di riferimento deve avvenire, quindi, avendo riguardo al costo sostenuto per l'acquisto della componente energetica, senza tener conto delle imposte eventualmente versate (già comprese in fattura in una diversa categoria di voci) e detraendo dallo stesso il valore di eventuali sussidi ricevuti. La risposta delle Entrate In questa prospettiva, nell'ambito della risposta ad interpello n. 355 del 20 giugno 2023, le Entrate hanno avuto modo di esprimersi sulla corretta accezione di “sussidio”, apparsa sin dall'origine di non immediata comprensione. Muovendo dalla ratio della norma agevolativa, in risposta al quesito di un contribuente, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che i tax credit riconosciuti alle imprese non configurano un elemento “di copertura” totale o parziale della componente energia di cui l'impresa ha fruito all'atto del sostenimento del relativo costo, in quanto introdotti ex post a compensazione di questo, senza, tuttavia, diretta incidenza sull'originario costo. Infatti, come già chiarito in precedenti occasioni da parte delle Entrate, per ''sussidio'' deve intendersi qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale) conseguito dall'impresa, a copertura della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata. In particolare, sono da considerare quali sussidi i benefici riconosciuti in euro/MWh ovvero in conto esercizio sull'energia elettrica. In senso analogo, i tax credit già “sorti” sono irrilevanti anche ai fini del test di accesso all'agevolazione prevista per le imprese che autoproducono energia per i propri fabbisogni. La posizione delle Entrate trova adeguato fondamento nel dato normativo, nella misura in cui impone di valorizzare la mera variazione del prezzo “unitario” dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione di energia elettrica, a nulla rilevando quindi le somme a titolo di credito d'imposta maturate nei periodi oggetto di confronto. Osservazioni Nella precedente Circolare n. 25/E del 2022, l'Agenzia delle Entrata aveva escluso la natura di sussidio anche all'agevolazione relativa alla componente c.d. Asos, beneficio concesso a favore delle sole imprese ad alto consumo di energia elettrica, c.d. energivore. In assenza di un diretto collegamento con la componente energia, dunque, è stato affermato che tale beneficio economico non è da includere tra i sussidi che rilevano ai fini del calcolo del costo medio. L'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate, ispirato da un criterio di ragionevolezza che appare indefettibile nel contesto in esame, risulta ben aderire al contesto di crisi in cui sono state introdotte tali misure compensative. Una lettura contraria, infatti, finirebbe per sterilizzare la portata delle disposizioni agevolative, limitando di fatto il riconoscimento del tax credit per solo alcuni periodi (trimestri). A ben vedere, sottolinea l'amministrazione finanziaria, i crediti d'imposta sono stati introdotti nel quadro di un intervento legislativo che deve considerarsi “unitario”, in quanto collegato ad una comune situazione di crisi che si è prolungata ben oltre l'originario orizzonte temporale. Per mezzo di un'interpretazione sistematica della norma, in definitiva, è corretto escludere i crediti d'imposta maturati dal novero dei sussidi che occorre considerare ai fini della verifica dell'incremento dei costi medi.
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