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mercoledì 21/06/2023 • 06:01

Fisco DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Credito energivori, i bonus dei trimestri precedenti non sono “sussidi”

L'agevolazione fruita in relazione al secondo trimestre del 2022 non rientra tra gli eventuali sussidi ai fini della determinazione del credito relativo al terzo trimestre 2022. Lo stesso vale anche per il credito energivori autoconsumo.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 4 min.
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I crediti d'imposta energivori relativi al secondo trimestre del 2022, riconosciuti dall'art. 4, c. 1, DL 17/2022, non rientrano tra gli eventuali sussidi ai fini della determinazione del credito relativo al terzo trimestre 2022. È quanto emerge dalla risposta n. 355 pubblicata il 20 giugno 2023 dall'Agenzia delle Entrate.

L'interpello che ne ha dato origine verte su due specifici quesiti espressamente prospettati dall'Istante: l'incidenza del credito d'imposta riconosciuto per il secondo trimestre su quello spettante per il terzo ovvero se il credito d'imposta fruito per il secondo trimestre debba essere considerato quale ''sussidio'', ai fini del calcolo dell'incremento del 30%, rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, per l'accesso al credito energivori del terzo trimestre 2022; la rilevanza di eventuali sussidi in relazione al credito per l'autoconsumo fruito (secondo quesito).

Al riguardo, il parere delle Entrate, con cui viene data risposta negativa ad entrambi i quesiti, si fonda su due elementi principali:

  • la ratio delle disposizioni agevolative in commento, finalizzate a introdurre un beneficio unico ''a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti'' dalle imprese a forte consumo di energia per tutto il 2022 e per parte del 2023;
  • la nozione di “sussidio” che, secondo quando riportato nella Circ. AE 13 maggio 2022 n. 13/E“(deve) intendersi qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale) conseguito dall'impresa energivora, a copertura totale o parziale della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata. Si tratta, in particolare, di sussidi riconosciuti in euro/MWh ovvero in conto esercizio sull'energia elettrica)”.

Come evidenziato dal Fisco, il contributo riconosciuto per il trimestre precedente pur essendo astrattamente un elemento correlato all'aumento del prezzo della componente energia, non configura un elemento ''di copertura'' totale o parziale della componente energia di cui l'impresa ha fruito all'atto del sostenimento del relativo costo, in quanto introdotto ex post a compensazione di questo senza, tuttavia, diretta incidenza sull'originario costo.

Per le medesime ragioni, il Fisco estende le predette conclusioni anche al credito d'imposta energivori autoconsumo terzo trimestre 2022 di cui all'art. 6, c. 1, DL 115/2022. Al riguardo, è evidenziato che depone in tal senso anche il tenore letterale della disposizione menzionata che, ai fini del test di accesso, considera come incremento la mera variazione del prezzo ''unitario'' del combustibile.

Del pari, per le Entrate, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata deve essere calcolato dalla società istante con riferimento alla variazione del prezzo unitario del gas acquistato ed utilizzato per la produzione della medesima energia elettrica, senza tenere conto del credito energivori autoconsumo relativo al secondo trimestre 2022.

Fonte: Risp. AE 20 giugno 2023 n. 355

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di Marco Nessi - Dottore Commercialista

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