venerdì 23/06/2023 • 06:08
Il credito d’imposta riservato ai giovani under 36 che procedono all’acquisto della prima casa entro il 31 dicembre 2023 può essere fatto valere, a scomputo delle imposte dovute, in via discrezionale, nella prima dichiarazione successiva all’atto o nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui matura il credito.
Nel quadro CR del Modello redditi PF 2023 (ovvero nel quadro G del Modello 770/2023) è possibile riportare il credito maturato a fronte del pagamento dell'IVA sull'acquisto della prima casa avvenuto tramite atto stipulato nel corso del 2022 o tramite atto stipulato successivamente nel corso del 2023 ma entro la data di trasmissione della dichiarazione.
In cosa consiste il bonus e a chi spetta
L'art. 64, commi 6-10, DL 73/2021 (Decreto Sostegni bis) prevede un'agevolazione in favore dei giovani under 36 che acquistano una “prima casa”, con contratti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023, che conseguono un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.
Per giovani under 36 si intendono i soggetti che “non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato”. Per quanto riguarda invece le metriche reddituali, per gli atti stipulati nel 2022, rileva l'ISEE riferito ai redditi e al patrimonio del 2020 mentre per gli atti stipulati nel 2023, quello riferito ai a valori 2021.
L'agevolazione si articola in più “aiuti”:
Come può essere utilizzato il credito d'imposta
Ai sensi del comma 7 dell'art. 64 DL 73/2021, sono previste sostanzialmente tre modalità di utilizzo:
Il credito d'imposta in ogni caso non può mai essere oggetto di rimborso.
Come esporre il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi
Come specificato nella circolare del 14 ottobre 2021, n. 12/E, il credito di imposta può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all'acquisto, ovvero della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato l'acquisto stesso.
Pertanto, pur rimanendo nei paletti sopra indicati, il contribuente ha di fatto “libertà” di scegliere in quale dei due dichiarativi riportare (e quindi scomputare) il credito in parola.
Qualora, ad esempio, un contribuente maturi il credito su di un acquisto (con IVA) avvenuto a marzo 2023, il credito d'imposta può essere utilizzato per la prima volta, a scelta del contribuente, nel Modello redditi PF 2023 relativo all'anno 2022 ovvero nel Modello redditi PF 2024 relativo all'anno 2023. La medesima situazione vale, evidentemente, anche qualora il contribuente dichiari i propri redditi tramite il Modello 730.
Con riferimento al Modello redditi PF 2023 (anno 2022), il credito va indicato nella sezione VI del quadro CR – Crediti d'imposta.
In particolare, andrà compilato il rigo CR13, indicando:
Il medesimo approccio espositivo vale anche per il Modello 730/2023: le medesime informazioni possono infatti essere riportate nei quattro campi previsti in corrispondenza del rigo G8, all'interno della sezione VI del quadro G – Crediti d'imposta.
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