Nel quadro CR del Modello redditi PF 2023 (ovvero nel quadro G del Modello 770/2023) è possibile riportare il credito maturato a fronte del pagamento dell'IVA sull'acquisto della prima casa avvenuto tramite atto stipulato nel corso del 2022 o tramite atto stipulato successivamente nel corso del 2023 ma entro la data di trasmissione della dichiarazione.
In cosa consiste il bonus e a chi spetta
L'art. 64, commi 6-10, DL 73/2021 (Decreto Sostegni bis) prevede un'agevolazione in favore dei giovani under 36 che acquistano una “prima casa”, con contratti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023, che conseguono un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.
Per giovani under 36 si intendono i soggetti che “non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato”. Per quanto riguarda invece le metriche reddituali, per gli atti stipulati nel 2022, rileva l'ISEE riferito ai redditi e al patrimonio del 2020 mentre per gli atti stipulati nel 2023, quello riferito ai a valori 2021.
L'agevolazione si articola in più “aiuti”:
l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale;
in aggiunta all'esenzione di cui al punto precedente, il riconoscimento di un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto (aliquota del 4%) corrisposta in relazione ad acquisti soggetti ad IVA (salvo che non trovi applicazione il regime di esenzione di cui all'art. 10, n. 8-bis, del DPR 633/1972).
Come può essere utilizzato il credito d'imposta
Ai sensi del comma 7 dell'art. 64 DL 73/2021, sono previste sostanzialmente tre modalità di utilizzo:
in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione dei redditi da presentare successivamente alla data dell'acquisto;
in compensazione nel Modello F24 ai sensi del D.Lgs. 241/1997.
Il credito d'imposta in ogni caso non può mai essere oggetto di rimborso.
Come esporre il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi
Come specificato nella circolare del 14 ottobre 2021, n. 12/E, il credito di imposta può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all'acquisto, ovvero della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato l'acquisto stesso.
Pertanto, pur rimanendo nei paletti sopra indicati, il contribuente ha di fatto “libertà” di scegliere in quale dei due dichiarativi riportare (e quindi scomputare) il credito in parola.
Qualora, ad esempio, un contribuente maturi il credito su di un acquisto (con IVA) avvenuto a marzo 2023, il credito d'imposta può essere utilizzato per la prima volta, a scelta del contribuente, nel Modello redditi PF 2023 relativo all'anno 2022 ovvero nel Modello redditi PF 2024 relativo all'anno 2023. La medesima situazione vale, evidentemente, anche qualora il contribuente dichiari i propri redditi tramite il Modello 730.
Con riferimento al Modello redditi PF 2023 (anno 2022), il credito va indicato nella sezione VI del quadro CR – Crediti d'imposta.
In particolare, andrà compilato il rigo CR13, indicando:
in colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione), il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo RN47, col. 44, del Modello redditi PF 2022; se il credito sorge in corrispondenza di un atto effettuato nel 2022 che non è già stato oggetto di dichiarazione precedente o di un atto effettuato nel 2023 ma entro la data di presentazione della dichiarazione, andrà indicato 0;
in colonna 2 (Credito anno 2022), il credito d'imposta maturato nel 2022 (oppure quello maturato nel 2023 per un atto stipulato nel corso dell'anno ma entro la data di presentazione del modello dichiarativo) per l'importo pari all'IVA pagata in occasione dell'acquisto della prima casa;
in colonna 3 (Credito compensato nel mod. F24), l'importo del credito d'imposta utilizzato in compensazione nel Modello F24 fino alla data di presentazione del Modello redditi PF 2023;
in colonna 4 (Credito compensato in atto), l'importo del credito d'imposta utilizzato in compensazione negli atti stipulati successivamente all'acquisto della prima casa assoggettata ad IVA fino alla data di presentazione del modello.
Il medesimo approccio espositivo vale anche per il Modello 730/2023: le medesime informazioni possono infatti essere riportate nei quattro campi previsti in corrispondenza del rigo G8, all'interno della sezione VI del quadro G – Crediti d'imposta.