venerdì 23/06/2023 • 06:07
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/E del 19 giugno 2023, ha fornito chiarimenti in tema di detrazione delle spese di istruzione per la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi 2023.
redazione Memento
Istruzione universitaria Per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri spetta una detrazione del 19% delle spese sostenute. La percentuale deve essere calcolata come segue: se l'università è statale, sull'intera spesa sostenuta; se non è statale, l'importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del ministero dell'Università e della Ricerca. La detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a € 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a € 240.000 e sempre che la spesa sia effettuata con versamento bancario/postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. Sono detraibili anche le tasse di immatricolazione e iscrizione (anche per gli studenti fuori corso); le spese sostenute per la ricognizione; le soprattasse per esami di profitto e laurea; la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea; la frequenza dei Tirocini formativi attivi (Tfa); la frequenza di corsi di formazione universitari o accademici per il conseguimento dei Cfu/Cfa per l'accesso al ruolo di docente. Istruzione non universitaria I costi di istruzione per la frequenza di scuole dell'infanzia (scuole materne), scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie); scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore), sia statali sia paritarie private e degli enti locali, sono detraibili nella misura del 19%. La detrazione si applica anche in caso di iscrizione ai corsi istituiti presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati, in quanto riconducibili alla formazione scolastica secondaria. Non spetta per le spese relative all'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Rientrano nella detrazione: le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica che, pertanto, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, che danno diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 15 c. 1 lett. i-octies) DPR 917/86. Si tratta, nello specifico, delle spese per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi, quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola, le spese per le gite scolastiche, per l'assicurazione della scuola nonché quelle per il servizio di trasporto scolastico. La detrazione delle spese sostenute per il trasporto scolastico è cumulabile con quella spettante per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto locale, regionale e interregionale. La detrazione è calcolata su un importo massimo di € 800 per l'anno 2022 per alunno o studente. I limiti di reddito sono gli stessi previsti per l'istruzione universitaria.
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