Istruzione universitaria
Per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri spetta una detrazione del 19% delle spese sostenute. La percentuale deve essere calcolata come segue:
La detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a € 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a € 240.000 e sempre che la spesa sia effettuata con versamento bancario/postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
Sono detraibili anche le tasse di immatricolazione e iscrizione (anche per gli studenti fuori corso); le spese sostenute per la ricognizione; le soprattasse per esami di profitto e laurea; la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea; la frequenza dei Tirocini formativi attivi (Tfa); la frequenza di corsi di formazione universitari o accademici per il conseguimento dei Cfu/Cfa per l'accesso al ruolo di docente.
Istruzione non universitaria
I costi di istruzione per la frequenza di scuole dell'infanzia (scuole materne), scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie); scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore), sia statali sia paritarie private e degli enti locali, sono detraibili nella misura del 19%.
La detrazione si applica anche in caso di iscrizione ai corsi istituiti presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati, in quanto riconducibili alla formazione scolastica secondaria. Non spetta per le spese relative all'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
Rientrano nella detrazione: le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica che, pertanto, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, che danno diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 15 c. 1 lett. i-octies) DPR 917/86. Si tratta, nello specifico, delle spese per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi, quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola, le spese per le gite scolastiche, per l'assicurazione della scuola nonché quelle per il servizio di trasporto scolastico. La detrazione delle spese sostenute per il trasporto scolastico è cumulabile con quella spettante per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto locale, regionale e interregionale.
La detrazione è calcolata su un importo massimo di € 800 per l'anno 2022 per alunno o studente. I limiti di reddito sono gli stessi previsti per l'istruzione universitaria.
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