L'OIC 16 “immobilizzazioni materiali” al paragrafo 86, a seguito degli interventi normativi susseguitesi negli ultimi anni, ha specificato che i contributi in conto impianti, sono contributi per i quali la società beneficiaria può essere vincolata a mantenere in uso le immobilizzazioni materiali cui essi si riferiscono per un determinato tempo, stabilito dalle norme che li concedono.
I contributi in conto impianti sono riferiti e commisurati al costo dei cespiti e come tali partecipano direttamente o indirettamente alla formazione del risultato dell'esercizio secondo il criterio della competenza. Sempre l'OIC chiarisce che, tali contributi in conto impianti sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati. Si iscrivono infatti in bilancio quando si tratta di contribuiti acquisiti sostanzialmente in via definitiva.
Il contributo va contabilizzato dalla società committente nell'attivo dello stato patrimoniale, come credito tributario, nel momento in cui esiste la ragionevole certezza che le condizioni per il riconoscimento e l'erogazione del contributo siano soddisfatte. In contropartita al credito tributario, la società può rilevare l'importo direttamente a riduzione dell'immobilizzazione materiale (metodo diretto), op...
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