Con la risposta n. 354 del 20 giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate ha escluso, in relazione al settore impositivo delle imposte dirette, dell'IVA e dell'imposta di registro, l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto in caso di scissione parziale di assets (partecipazioni, marchi e immobili) in favore del proprio socio unico. Non osta, infatti, alla neutralità della scissione (art. 173 DPR 917/86) la circostanza che la stessa operazione abbia a oggetto un ramo d'azienda o una serie di assets. Si precisa, inoltre, che, affinché non siano ravvisabili profili elusivi, è necessario che la scissione non sia volta all'assegnazione dei beni della scissa attraverso la formale attribuzione dei medesimi a società di mero godimento, non connotate da alcuna operatività.
Si ricorda che affinché un'operazione o una serie di operazioni possano essere considerate abusive, l'Amministrazione finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi (art. 10-bis L. 212/2000):
a) la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito, costituito da benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario;
b) l'assenza di sostanza economica dell'operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;
c) l'essenzialità del conseguimento di un vantaggio fiscale.
Nel caso di specie, la società ALFA appartiene al gruppo multinazionale BETA; è intenzione del gruppo procedere alla scissione parziale di ALFA a favore del socio unico, BETA, con assegnazione a quest'ultima, in qualità di società beneficiaria, delle partecipazioni in tre società controllate/collegate, dei marchi di proprietà e dei compendi immobiliari (terreni e fabbricati) di proprietà. La scissione determinerà la proporzionale ripartizione degli asset della società scindenda fra i soggetti coinvolti che non usufruiscono di regimi fiscali agevolati e che, in seguito al suo perfezionarsi, proseguiranno a svolgere, senza soluzione di continuità, le rispettive attività d'impresa. Non si configurerà, pertanto, alcuna estromissione dalla sfera commerciale e dal relativo regime ordinario degli asset coinvolti. Dal momento che la scissione si caratterizza come un'operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante, come chiarito dall'AE, in relazione al settore impositivo delle imposte dirette, dell'IVA e dell'imposta di registro, l'operazione non configura un abuso di diritto.
Fonte: Risp. AE 20 giugno 2023 n. 354