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giovedì 22/06/2023 • 06:00

Fisco Cessione di beni

San Marino-Italia: cessione diretta anche con sosta dallo spedizioniere

La sosta, presso lo spedizioniere localizzato in Italia, delle merci vendute dall’operatore sanmarinese a un acquirente italiano non interrompe la vendita originaria che, pertanto, potrà essere “obliterata” quale cessione diretta certificata con la fattura elettronica recapitata al cliente italiano mediante la trasmissione tramite Sdi.

di Vincenzo Cristiano - Avvocato, Studio AC

di Angelo Carlo Colombo - Commercialista e managing partner, Studio AC

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  • Tempo di lettura 5 min.
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La fattispecie esaminata dall'Agenzia

L'Agenzia delle entrate, con la risposta del 20 giugno 2023 n. 356, ha fornito alcuni chiarimenti sui rapporti di scambio tra Italia e San Marino.

La questione esaminata origina nei fatti da una società sanmarinese che ha adottato la fatturazione elettronica e che, in particolare, per snellire le procedure di vendita si prefigge di trasportare presso la sede dei propri spedizionieri localizzata in Italia, con mezzi propri o di terzi, i colli contenenti i beni ordinati da operatori economici italiani e prodotti nei propri stabilimenti di San Marino.

Bene precisare che ogni collo sarebbe accompagnato dal proprio documento di trasporto da cui risulterebbe chiaramente il nominativo del cessionario.

L'istante si propone di riunificare in un unico pallet le merci destinate allo stesso cliente. Pur tuttavia, specie nella prassi commerciale, può capitare che si presenti la necessità di far viaggiare insieme colli diretti a cessionari diversi.

In detta ipotesi, proprio per la “struttura” del trasporto stesso, è quasi inevitabile che lo spedizioniere dovrebbe smontare e riassemblare i pallet per consentire un trasporto unico di tutti i prodotti acquistati da un singolo operatore. I colli, evidenzia la società, resterebbero nella sede dello spedizioniere soltanto per il tempo necessario a compiere tale operazione.

Tanto premesso, l'istante chiede chiarimenti su come debbano essere considerate le vendite e sulle modalità di gestione dei documenti di trasporto.

Partendo da quest'ultimo interrogativo, la società propone di predisporre per ogni singolo collo un documento di trasporto dove verrà indicato come cessionario l'acquirente italiano e dove sarà precisato che il collo sarà trasportato dalla società presso la sede dello spedizioniere. Quest'ultimo, a sua volta, dovrà annotare sul documento ora e data di arrivo dei colli. Contemporaneamente l'istante consegnerà allo spedizioniere un ulteriore documento di trasporto in cui sono riassunti tutti i colli precedentemente inviati che saranno oggetto del successivo singolo trasporto all'acquirente da parte dello spedizioniere mediante uno o più pallet.

Lo spedizioniere, a questo punto, prosegue l'istante, dovrà annotare ora e data di partenza sul documento di trasporto, nel momento in cui i prodotti usciranno dal deposito per essere consegnati all'acquirente. Le cessioni, secondo quanto disposto dal Dm che regola gli scambi tra le due Repubbliche, si considereranno effettuate alla data di partenza dei colli da San Marino indicata nel documento di trasporto che li accompagna finché non arrivano dallo spedizioniere.

Osservazioni

L'Agenzia, dopo aver esaminato le disposizioni che disciplinano i rapporti commerciali tra Italia e San Marino (cfr. decreto 24 dicembre 1993, sostituito, dal 1° ottobre 2021, dal decreto del ministro dell'economia e delle finanze 21 giugno 2021), chiarisce che le fatture elettroniche (facoltative dal 1° ottobre 2021 ma obbligatorie dal 1° luglio 2022) emesse dagli operatori sanmarinesi per le cessioni a operatori italiani (per le quali è, comunque, necessario il documento di trasporto o altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione) sono trasmesse dall'ufficio tributario di San Marino al Sistema di interscambio (Sdi), che provvede a recapitarle all'acquirente nazionale mettendole a disposizione nell'area riservata del portale ''Fatture e Corrispettivi'', affinché possa prenderne visione ai fini della detrazione dell'imposta.

Sulla scorta di tali considerazioni, l'Agenzia segnala che la breve sosta delle merci presso lo spedizioniere italiano, necessaria al riassemblaggio dei colli, non interrompe l'originaria operazione di vendita, della quale sono noti, come dichiarato dall'istante, tutti i dati della cessione e cioè l'identità dell'acquirente e la quantità e la qualità dei prodotti scambiati (cfr. circolare n. 15/1980, datata ma ancora valida).

In conclusione, nonostante le eventuali pause nel trasporto delle merci, l'istante può validamente documentare la vendita al cessionario italiano tramite l'emissione della fattura elettronica trasmessa tramite Sdi.

Per quanto riguarda il secondo quesito, l'Agenzia afferma che i due documenti che accompagnano ogni collo possano essere emessi secondo le modalità proposte dall'istante, a patto che contengano gli elementi normativi previsti e che la movimentazione sia tracciabile con certezza anche con riferimento alla sosta.

Fonte: Risp. AE 20 giugno 2023 n. 356

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